Registro titolari effettivi: parere favorevole del Garante artt. 34 bis e 37 del TU Antiriciclaggio
Con il parere reso nell’adunanza del 7 luglio u.s., il Garante Privacy si è espresso favorevolmente sulla proposta di modifica del TU antiriciclaggio con specifico riguardo all’istituzione di una banca dati informatica centralizzata avente la finalità di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il database, alimentato dalle indicazioni inviate da liberi professionisti nell’esercizio della propria attività e finalizzate ai controlli e alle valutazioni del rischio di riciclaggio, viene considerato dal MEF – nella propria Relazione tecnica accompagnatoria- “un patrimonio informativo di rilievo” per le attività di analisi e indagini delle autorità competenti, quali MEF stesso, UIF, polizia valutaria della Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia.
Relativamente agli articoli novellati, vengono recepite molte delle indicazioni fornite dall’Autorità nel corso delle interlocuzioni con il Mef, quali categoria dei dati e retentiondecennale e la tassatività dei soggetti che possono accedere al registro elettronico. Relativamente poi all’utilizzo di sistemi automatizzati e all’alert generato, in considerazione dei dati potenzialmente sottesi all’alert stesso (i.e. dati particolari o relativi a condanne penali), si attende una norma attuativa con cui chiarire la modalità con cui si elabora l’avviso e le garanzie degli interessati.