Adeguata motivazione del provvedimento sanzionatorio
Con la sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022 le SSUU della Corte di Cassazione sono tornate sull’essenzialità della motivazione dei provvedimenti sanzionatori. In particolare, la Corte, confermando che è preclusa alla propria valutazione ogni valutazione di merito svolta dal Consiglio Nazionale (in questo caso dal CNF), ha ribadito che -quale giudice di legittimità- può esprimersi sulla congruità, adeguatezza e assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Pur restando nell’alveo dei motivi di ricorso di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c., la Suprema Corte ha la possibilità di evidenziare eventuali anomalie motivazionali che si trasformino in violazione di legge costituzionalmente rilevante e tra tali anomalie vanno ricomprese sia la mancanza di motivazione sotto l’aspetto anche grafico e materiale, sia la motivazione apparente, sia le affermazioni inconciliabili e sia la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
La pronuncia costituisce un altro tassello giurisprudenziale importante per richiamare l’organo giudicante alla necessità del “motivus”, inteso non soltanto come indicazione del percorso logico e deduzionale seguito dal giudicante stesso, ma anche come tutela dell’incolpato che attraverso la lettura della sentenza può procedere a contrastarla con ciò esercitando il proprio diritto di difesa.