Illecito disciplinare e assenza di danno
Secondo un recente orientamento del CNF-Consiglio Nazionale Forense, nell’ambito di un procedimento disciplinare la circostanza che il comportamento dell’incolpato non abbia causato un danno non costituisce un motivo di non punibilità dell’illecito deontologico.
Ed infatti, in considerazione della finalità del procedimento disciplinare, la responsabilità deontologica ugualmente configurabile in assenza di danno posto che lo scopo della valutazione disciplinare è l’interesse pubblico ovvero la tutela dei consociati, la tutela della committenza e della clientela e la salvaguardi sdel decoro e della dignità dell’intera categoria professionale.
La repressione di comportamenti contrari alla deontologia professionale si ricollega, pertanto, non alla tutela del segnalante (che ben può far valere il suo buon diritto in sede civile o penale) ma alla tutela della professione regolamentata, tutela che è specifica missione dell’Ordine professionale e dell’organo disciplinare; tale orientamento è consolidato ed espresso reiteratamente (da ultimo CNF 26/09/2022 n. 147).
Va tuttavia aggiunto che la mancanza di un danno seppure non costituisca scriminante per l’accertamento dell’illecito può comunque rilevare ai fini della commisurazione della sanzione (CNF 21/02/96 n. 19, CNF sent. 24/11/17 n. 186, CNF sent. 27/08/18 n. 97, CNF n. 99/18, CNF n. 181/17).