Pregiudiziale penale nel giudizio disciplinare: il caso dell’assoluzione per intervenuta depenalizzazione
Procedimento disciplinare professionisti
Con un’interessante sentenza del 17 luglio u.s., la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta facendo molta chiarezza sul rapporto tra giudizio penale e giudizio disciplinare e in particolare definendo il valore -nel giudizio disciplinare- della sentenza penale di assoluzione conseguente a depenalizzazione.
La Corte ha preliminarmente distinto tra sentenza penale di condanna e sentenza di proscioglimento e successivamente ha approfondito la differenza tra il proscioglimento perché il caso non sussiste e il proscioglimento perché il fatto non costituisce reato.
In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che, per correttamente intendere la c.d. “pregiudiziale penale” e quindi i rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel procedimento penale ha efficacia di giudicato nel rito disciplinare con specifico riguardo all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Al contrario, nel caso di proscioglimento in sede penale occorre distinguere due situazioni: qualora l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l’esclusione della sussistenza del fatto impedisce la valutazione del comportamento anche in sede disciplinare; qualora l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non costituisce reato e quindi riconoscendo la sussistenza ma escludendone la rilevanza penale, in quel caso la condotta può essere valutata anche sul piano deontologico. Per completezza si segnala che nel caso in esame il professionista incolpato era stato assolto nel procedimento penale poiché il fatto non costituiva più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione.