Rilevanza disciplinare di un comportamento e rapporti con l’ordinamento civile, penale, amministrativo: ratio del codice deontologico
Con una sentenza molto interessante del 29 agosto u.s., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fatto nuovamente chiarezza sul perimetro dell’illecito deontologico e del relativo procedimento, mettendolo in correlazione con gli illeciti civili, amministrativi e penali e soprattutto fornendo -anche se in maniera indiretta- un’interpretazione definitiva della natura e scopo del codice deontologico. Muovendo da un procedimento disciplinare forense, la Cassazione ha sottolineato che con il procedimento disciplinare si persegue in via prioritaria lo scopo di tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della professione, accertando gli eventuali illeciti deontologici commessi dal professionista iscritto e irrogando, se del caso, le sanzioni previste. La rilevanza deontologica di un comportamento, pertanto, essendo finalizzata specificatamente a tale tipo di tutela, può sempre essere ravvisata anche se il medesimo comportamento non costituisce illecito secondo l’ordinamento civile, penale, amministrativo, poiché la ratio sottesa al procedimento disciplinare ha natura e scopo diversi da quelli che sottendono ai diritti soggettivi. La finalità del codice deontologico, infatti, afferisce ai soli comportamenti posti in essere dal professionista ed è perimetrata proprio dal codice deontologico che, alla base di ogni azioni od omissione, pone il dovere di correttezza e lealtà che non possono mancare nello svolgimento dell’attività professionali e che indubbiamente evocano un’esigenza di moralità, tutelata nell’ambito professionale. Le Sezioni Unite concludono affermando che il disvalore disciplinare del comportamento del professionista va soppesato solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, e che a nulla rileva la circostanza che lo stesso comportamento possa avere essere connotato anche come illecito secondo altri ambiti dell’ordinamento, quali appunto quelli civili, penali od amministrativi.