Procedimento disciplinare e accompagnamento coattivo del testimone
Nel procedimento che si celebra davanti all’organo disciplinare contro il professionista iscritto all’albo non è possibile disporre l’accompagnamento coattivo del testimone che, pur ammesso a rendere la testimonianza, non si sia spontaneamente presentato. Tale impossibilità deriva direttamente dalla natura amministrativa del procedimento disciplinare. Ed infatti, l’accompagnamento coattivo di un teste all’udienza fissata per la sua escussione è un potere riservato alla Autorità Giudiziaria ai sensi sia del codice di procedura civile che del codice di procedura penale (art. 255 c.p.c. e art. 132 c.p.p.). Pertanto, in assenza di una specifica ed espressa previsione normativa, l’accompagnamento coattivo del testimone non può essere invocato nel procedimento disciplinare davanti all’organo preposto dell’Ordine professionale, poiché il procedimento ha natura amministrativa giustiziale e non giurisdizionale. Peraltro, poiché in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice, la mancata disposizione di accompagnamento coattivo del teste -al pari della stessa inammissibilità della testimonianza disposta dal giudicante- in nessun modo può determinare la nullità della decisione assunta dall’organo disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 157 del 25 luglio 2023