Valutazione deontologica a seguito di giudizio penale: valore del proscioglimento e sospensione del procedimento disciplinare
Con una pronuncia dello scorso 11 settembre il CNF ha fornito un’interessante indicazione in merito al rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale attenzionando la fattispecie del proscioglimento dell’imputato per prescrizione.
Secondo il condivisibilissimo orientamento, laddove l’incolpato del procedimento disciplinare che sia anche imputato nel procedimento penale venga in questo prosciolto per avvenuta prescrizione dell’illecito penale, tale proscioglimento non rileva ai fini dell’addebito disciplinare. Ed infatti il proscioglimento per prescrizione, non rappresentando un’assoluzione, non esclude la sussistenza di un comportamento illecito e connotato da disvalore e pertanto la valutazione deontologica non è preclusa. Rispetto al principio generale del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, si rammenta che la Legge, 31/12/2012 n° 247 all’art. 54 pone una netta indicazione stabilendo che il procedimento disciplinare è totalmente autonomo rispetto al procedimento penale avente ad oggetto i medesimi accadimenti (“si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”) e stabilendo che nel caso sia indispensabile -ai fini del disciplinare- acquisire elementi pertinenti al giudizio penale, il procedimento disciplinare può essere sospeso per un massimo di complessivi due anni. L’autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale è principio consolidato recepito anche in altre normative professionali, nonché nella normativa sul pubblico impiego dove l’art. 55 ter, co. 1 del T.U. pubblico impiego dispone che “l procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale”.
In un unico caso che il procedimento disciplinari si sospenda per attendere il responso del giudice penale e questo caso è disciplinato da un noto orientamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui qualora l’addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (codice di rito civile) la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest’ultimo può dipendere la decisione del procedimento disciplinare (cfr. Cass. Sez. un., n. 4893 del 08/03/04).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. De Benedittis), sentenza n. 168 del 11 settembre 2023