Trasparenza dei dati reddituali dei dirigenti e dei titolari di incarichi politici, amministrazione, direzione e governo: parere di ANAC
Con atto del Presidente del 17 gennaio 2024 l’ANAC è tornata nuovamente sugli obblighi di pubblicazione di cui all’art.14 D.lgs. 33/2013 per i titolari di poteri di indirizzo generale e per i dirigenti ribadendo e riepilogando previsioni normative e indirizzi già consolidati nella Delibera 241/2017.
L’Autorità, in conformità all’art. 14 D.lgs. 33/2013, ha ribadito che tutte le PPAA di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001 hanno l’obbligo di pubblicare, sui propri siti istituzionali, i dati relativi ai titolari di cariche elettive e ai dirigenti con specifico riferimento a: (i) atto di nomina; (ii) CV; (iii) compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; (iv) dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati; (v) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, (vi) dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all’art. 2 della L. 441/1982.
I predetti obblighi non sussistono nell’unico caso in cui gli incarichi siano attribuiti a titolo gratuito e la gratuità deve risultare da provvedimento altrettanto oggetto di pubblicazione.
Tali pubblicazioni rispondono all’esigenza di rafforzare il regime di trasparenza per tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione.
ANAC ha anche specificato, con riguardo ai dirigenti, che la pubblicazione dei dati e delle informazioni ai sensi dell’art. 14 deve avvenire con opportuni adeguamenti, quali:
- è pubblicato il provvedimento di incarico in luogo dell’atto di nomina;
- per quanto concerne i compensi di qualsiasi natura legati all’assunzione dell’incarico, deve esserne data pubblicazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato;
- per quanto concerne l’art. 14, comma 1, lett. f) relativo all’obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti nonché di quelle del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi acconsentano, lo stesso è applicabile ai soli titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, D.lgs. 165/2001 (i.e. Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e incarichi di livello equivalente e quelli di funzione dirigenziale di livello generale);
- devono essere pubblicati gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter, D.lgs. 33/2013.
Nel medesimo provvedimento, ANAC ha ribadito lo specifico regime sanzionatorio nei confronti sia dei soggetti che non comunicano alcuni dati sia nei confronti dei responsabili della pubblicazione. In particolare, ai sensi dell’art. 47, co. 1, D.lgs. 33/2013 nei casi di inadempimento è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a 10.000 con successiva pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’amministrazione.
Nel caso in cui l’omessa pubblicazione dei dati sia riferibile ai titolari di poteri di indirizzo generale e ai dirigenti, è pubblicato l’elenco dei titolari di incarichi politici o di governo e amministrazione o dirigenti per i quali si è concluso con sanzione, ridotta o definitiva, il procedimento sanzionatorio per violazione di cui all’art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013 a seguito della mancata consegna delle dichiarazioni reddituali e/o patrimoniali. La pubblicazione del nominativo ha un termine quinquennale alla scadenza del quale lo stesso è cancellato dall’elenco, salvo intervenuta consegna della documentazione comunicata all’Autorità.