Diritto all’informazione dei soci di una società in house: indicazioni di ANAC
Con Atto del Presidente del 14 febbraio u.s., ANAC ha fornito interessanti indicazioni sul diritto di informazione del soggetto pubblico socio di una società in house rispetto alle attività da questa condotte, riconoscendogli il diritto di accesso ai verbali del CdA, quale declinazione del principio di trasparenza della PA.
ANAC, in particolare, si è espressa sulla richiesta di parere avanzata da una società in house in merito al diritto del comune -suo socio- di accedere ai verbali di CDA con cui essa disponeva la revoca dell’amministratore unico di una società -incaricata di svolgere attività di raccolta di rifiuti- a sua volta controllata dalla società controllata dal comune. In altri termini la richiesta di accesso del comune insisteva su una revoca avvenuta in una società non direttamente controllata dal comune stesso.
In esito alle proprie valutazioni, ANAC ha rappresentato che:
- la società a valle (ovvero quella in cui è avvenuta la revoca) è incaricata di svolgere un’attività di servizio pubblico, quale la raccolta rifiuti, proprio nel territorio del comune richiedente le informazioni; il comune, pertanto, ha richiesto informazioni riguardanti la revoca dell’amministratore unico della società gestore del servizio pubblico di suo interesse e, peraltro, è proprio il Comune che fornisce indicazioni alla società in house per la designazione dell’amministratore unico della società incaricata;
- non possono trovano applicazione i limiti delineati dal diritto societario in ragione della specialità che regola le società in house providing e dei poteri che fanno capo al controllo analogo di un socio ente pubblico quale è il comune; a riguardo, la società in house in mano pubblica si configura come una longa manus del comune e conseguentemente i limiti del diritto societario non trovano automatica applicazione ma è necessario un contemperamento dei diritti in gioco. Nel caso di specie, l’Autorità ritiene che tra i due diritti assume maggiore rilevanza il diritto di informazione del socio ente pubblico che esercita sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (art. 2, co. 1, lett. d) D.lgs. 175/2016) rispetto al diritto di informazione tradizionalmente riconosciuto al socio azionista;
- nell’ambito delle in house pluripartecipate in controllo congiunto, lo strumento del patto parasociale consente la creazione di strumenti di controllo tra enti soci che altrimenti non troverebbero spazio negli statuti delle società in house; pertanto, risultano prive di fondamento le doglianze opposte dalla società che ha sottolineato che il Comune avrebbe potuto esercitare il controllo analogo solo attraverso le modalità previste dal vigente patto parasociale e solo tramite i comitati unitari e ristretti composti dai comuni soci che vigilano su determinate materie. In aggiunta, ANAC ha sottolineato che, se il comune volesse imporre un indirizzo contrario alla società, una volta acquisita la delibera dovrebbe far valere le proprie ragioni tramite detti comitati ed è di chiara evidenza che, in assenza dei documenti, non sarebbe possibile far valere le proprie istanze nei comitati con conseguente riduzione della funzione del controllo analogo.
Alla luce di quanto detto, l’Anac ritiene che il diritto all’informazione fatto valere dal comune trovi fondamento nei principi e nelle norme di legge che regolano il fenomeno delle società in house e che disciplinano il controllo analogo congiunto; conseguentemente, viene confermato il diritto del comune di prendere visione dei verbali del CdA della società in house di cui è socio salvo che -in applicazione della vigente normativa- esistano specifiche e motivate ragioni attinenti ad esigenze di riservatezza o ad altri segreti tutelati dall’ordinamento.