Ordini professionali e conflitto di interesse del Consigliere: ANAC invita all’astensione
Facendo seguito ad una richiesta di parere pervenuta da un Presidente di un ordine professionale, ANAC con atto del Presidente del 20 marzo u.s. ha ribadito il dovere di astensione di un Consigliere che versi in una situazione di conflitto di interessi.
L’Autorità, nel rispetto del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, ha chiarito che il conflitto di interessi si realizza quando il pubblico funzionario -per tale intendendosi anche il Consigliere dell’Ordine- persegue un interesse privato di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, e non puramente ed esclusivamente l’interesse pubblico al quale l’azione amministrativa deve tendere; in particolare, ANAC ha fatto riferimento ad una nozione ampia di conflitto ricomprendente non solo le situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 D.p.r. 62/2013, ma anche qualsiasi situazione potenzialmente idonea a minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al funzionario pubblico nell’esercizio del potere decisionale.
Rispetto alla corretta condotta da mantenere, l’ANAC ha evidenziato che la principale misura di prevenzione del conflitto di interessi si concretizza in via preliminare nell’obbligo di segnalazione della situazione di conflitto da parte del soggetto interessato e successivamente nell’obbligo di astenersi dal partecipare alla decisione.
ANAC, inoltre, avuto riguardo all’autoregolamentazione di cui l’Ordine era già dotato, ha sottolineato che lo stesso Codice di comportamento specifico dei dipendenti dell’Ordine dispone per l’obbligo di astensione e che, come si evince dalla lettura dello stesso, la sua applicabilità si estende anche a tutti i collaboratori e consulenti, ai consiglieri e ai revisori che sono tenuti a rispettare i principi di imparzialità, integrità, lealtà, riservatezza e trasparenza nell’esercizio dell’azione amministrativa.
I chiarimenti pervenuti da ANAC, per quanto si innestino in regole già tracciate dal DPR 62/2013 meglio noto come “Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici”, si pongono come un utile strumento interpretativo per i seguenti motivi:
- sottolineano che il Consigliere dell’Ordine soggiace al codice specifico dei dipendenti per quanto riguarda regole e comportamenti generali che, come tali, risultano sempre applicabili
- evidenziano che il conflitto si ravvisa anche in situazioni potenzialmente idonee a ledere il principio di imparzialità, chiarendo l’intenzione del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza
- indicano il consigliere come “pubblico funzionario” ovvero come soggetto deputato al perseguimento del pubblico interesse, in quanto componente dell’organo politico amministrativo dell’ordine
- danno atto dell’importanza degli atti di autoregolamentazione -quale il codice specifico dei dipendenti approvato dallo stesso Consiglio dell’Ordine- quale strumento di prevenzione della corruzione intesa come “mala administration”.