ANAC: cumulabilità degli incarichi di RPCT e RASA
Con atto del Presidente del 20 marzo u.s., ANAC – a seguito di una richiesta di parere di un Sindaco e di un Segretario generale di un Comune- è intervenuta sulla questione relativa alla cumulabilità degli incarichi di RASA e RPCT in capo al Segretario generale.
Come noto, l’art. 1, comma 7, L. 190/2012 detta una specifica disciplina per l’individuazione del RPCT negli enti locali e dispone che l’incarico deve essere affidato al segretario o al dirigente apicale; tuttavia, al fine di preservare l’imparzialità e l’adeguato assolvimento delle funzioni, l’incarico di RPCT può essere affidato ad un altro soggetto con l’obbligo di motivare adeguatamente il provvedimento di nomina.
A fronte di tale possibilità, tuttavia, ANAC ha prioritariamente -e in via generale- individuato specifiche categorie di soggetti per i quali l’incarico di RPCT darebbe luogo ad incompatibilità, ovvero:
- Dirigente titolare di funzioni gestorie o ad alto rischio corruttivo
- RPD – Responsabile Protezione Dati
- Componente dell’OIV o dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari
Relativamente alla figura del RASA, l’Autorità ne ripercorre il ruolo e la funzione, chiarendo che lo stesso è responsabile dell’iniziale verifica delle informazioni contenute nell’AUSA e che allo stesso spetta la funzione di garantire l’attualità dei dati oggetto di comunicazione all’ANAC relativamente ai RUP (in caso di variazione della figura del RUP, il RASA procede alla disabilitazione del profilo e si attiva affinché il nuovo RUP esegua le procedure previste)
Alla luce di tali incombenze, ANAC ha evidenziato che il RASA non esegue un controllo sulla correttezza delle attività svolte dall’amministrazione in qualità di stazione appaltante e, in conformità a quanto anche già indicato nell’Allegato 3 al PNA 2022, ritiene possibile attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli di RASA e di RPCT; nondimeno ANAC chiarisce che potrebbe sembrare preferibile la separazione dei ruoli in quanto funzionale ad una ripartizione del carico di lavoro e delle connesse responsabilità ma che, al tempo stesso, il cumulo degli incarichi in capo ad un unico soggetto potrebbe assicurare la puntuale attuazione della misura potenziandone l’efficacia e l’effettività.
In esito a quanto sopra l’Anac, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha rilevato l’assenza di profili di criticità nel cumulo dei due incarichi conferiti al Segretario generale vista la configurazione organizzativa dell’ente che esclude la riconducibilità allo stesso di attività gestorie ad alto rischio.