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Revoca del RPCT, tutele approntate e potere di riesame dell’Anac

Con delibera n. 166 del 26 marzo u.s., ANAC si è pronunciata su una delibera di Giunta comunale avente ad oggetto la revoca dell’incarico di RPCT e di Segretario generale per asserita violazione dei doveri d’ufficio; la delibera -al di là della fattispecie esaminata- fornisce un interessante approfondimento sul potere di riesame che l’Autorità può esercitare nei confronti dei provvedimenti di revoca del RPCT e consolida la tutela della stabilità dell’incarico in caso di “misuso” dell’istituto della revoca.

Come noto, l’incarico di RPCT può essere revocato in caso di inadempimento delle funzioni assegnate e per giusta causa da motivare nel relativo provvedimento di revoca; tuttavia, la normativa prescrive specifici presidi di garanzia dell’autonomia e indipendenza del RPCT e, tra questi, è in particolare previsto il dovere di segnalare ad ANAC il provvedimento di revoca da parte dell’ente o amministrazione che lo abbia adottato.

L’Autorità, pertanto, è investita di un potere che si sostanzia in un’attività istruttoria tesa a valutare la sussistenza di correlazione tra le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione e il provvedimento di revoca dell’incarico; tale potere riconosciuto ad ANAC consente alla stessa -nei casi in cui ravvisi un nesso di causalità tra la revoca e l’attività svolta dal RPCT- di formulare richiesta di riesame della decisione all’amministrazione che la ha adottata.

Rispetto al potere di ANAC, si segnala che agli enti locali si applica la disciplina di cui all’art. 1, co. 82, L. 190/2012 ai sensi della quale:

  • la comunicazione all’ANAC della revoca dell’incarico deve avvenire con immediatezza e, al fine di consentire una più completa valutazione del caso, devono essere trasmessi oltre al provvedimento tutti gli elementi istruttori utili per la decisione incluse eventuali controdeduzioni del RPCT presentate nel corso del procedimento per la revoca;
  • la comunicazione all’Autorità deve essere effettuata dal prefetto;
  • ANAC si esprime entro il termine di 30 giorni decorrente dall’acquisizione del provvedimento di revoca; la decisione è assunta allo stato degli atti in ragione del termine breve che non consente l’instaurazione del contraddittorio tra le parti e, decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Nel caso in esame e durante l’istruttoria ANAC ha evidenziato che il provvedimento di revoca è correlato alle funzioni espletate quale RPCT e pertanto è collegato allo svolgimento dell’attività di prevenzione della corruzione; in particolare, con specifico riguardo ai processi su cui il RPCT ha svolto le proprie attività, e che sono stati poi causa della revoca,  ANAC ha rilevato che:

  • i processi amministrativi di reclutamento del personale sono riconducibili all’area di rischio “concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera”, disciplinata dall’art. 1, co. 16, lett. d), L. 190/2012 e pertanto le attività svolte dal RPCT su questa area costituiscono attività correlate ad un’area di rischio mappata nel PTPCT e sottoposta a monitoraggio a cura del RPCT;
  • la predisposizione e trasmissione della bozza del PTPCT -attività che la  Giunta Comunale asseriva essere state omesse e quidni costituire inadempimento del RPCT- erano state invero svolte anticipatamente e sottoposte all’organo di indirizzo politico per l’approvazione quando il relativo termine non era ancora scaduto.

A seguito di tale ricostruzione, l’Autorità ha disposto l’adozione del provvedimento ai sensi dell’art. 1 co. 82, L. 190/2012 per la ricorrenza di un fumus di correlazione fra le misure adottate nei confronti del RPCT e l’attività svolta in materia di prevenzione della corruzione con conseguente richiesta di riesame delle misure.

Per pura completezza di ricorda che ANAC ha, inoltre, valutato che la revoca dell’incarico di RPCT costituisca “misure discriminatoria, diretta o indiretta” di cui all’art. 1, co. 7, della l. 190/2012. Pertanto, in caso di revoca dell’incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica da questi posseduta nell’Amministrazione, per motivi collegati allo svolgimento dell’attività di prevenzione della corruzione da questo svolta, si applica l’art. 1, co. 7 della l. 190/2012.

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