Pubblicazione dei dati ex art. 14 D.lgs. 33/2013 dei titolari di incarichi cessati: parere di ANAC
A seguito di richiesta di parere, con Atto del Presidente del 10 aprile u.s. ANAC è tornata sul tema degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 D.lgs. 33/2013 ed in particolare sulla loro applicabilità ai membri di un Consiglio direttivo disciolto.
Riferendosi al caso di specie, preliminarmente l’Autorità ha ribadito la natura di ente pubblico delle Camere di Commercio poiché rientranti nell’elenco delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, co. 2, D.lgs. 165/2001 e quindi l’assoggettamento agli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 14 del D.Lgs. 33/2013.
Nel merito, ribadendo la circostanza che è onere della PA richiedere la documentazione all’interessato, con specifico riguardo alle dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all’art. 2 L. 441/1982, ANAC ha rammentato la possibilità -pur condivisa con il Garante Privacy- che la pubblicazione venga assolta anche mediante pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e la circostanza che le dichiarazioni devono riguardare non solo l’interessato ma anche il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi acconsentano.
Rispetto poi ai dati dei membri del Consiglio disciolto (e quindi dei consiglieri c.d. “cessati”), ANAC ha evidenziato che le amministrazioni hanno l’obbligo di mantenere i dati dei titolari di incarichi di cui all’art. 14 per i tre anni successivi alla cessazione e, solo decorso tale termine, gli stessi saranno eliminati dalla pubblicazione e accessibili mediante accesso civico generalizzato; con specifico riguardo ai dati patrimoniali da mettere in pubblicazione, andrà data trasparenza della dichiarazione della variazione patrimoniale, dell’ultima dichiarazione dei redditi rese dopo la cessazione e, qualora la cessazione sia avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno, anche la dichiarazione dei redditi dell’anno di cessazione.
ANAC ha infine colto l’occasione per riepilogare i profili sanzionatori collegati alle mancate pubblicazioni, ribadendo l’applicabilità del regime sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 D.lgs. 33/2013; in particolare, le sanzioni amministrative pecuniarie si applicheranno:
- nei confronti dell’amministrazione responsabile della pubblicazione, nel caso in cui abbia omesso la pubblicazione dei dati ricevuti; in tal caso il provvedimento – di ordine e di constatazione – adottato dall’Autorità sarà pubblicato nel sito istituzionale della PA;
- nei confronti dei soggetti tenuti alla comunicazione dei dati che si siano resi inadempimenti; in tal caso è pubblicato l’elenco dei titolari di incarichi di vertice ex art. 14, commi 1 e 1bis, D.lgs. 33/2013 destinatari della sanzione pecuniaria comminata all’esito del procedimento sanzionatorio per violazione dell’art. 47, co. 1, D.lgs. 33/2013.
Alla luce della ricostruzione svolta e con riferimento, pertanto, alla questione sottoposta, ANAC ha concluso ritenendo applicabili ai consiglieri cessati della Camera di Commercio gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad e) D.lgs. 33/2013 per i tre anni successivi alla cessazione, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale riferita all’anno di cessazione e copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.