Natura amministrativa del provvedimento disciplinare
Con sentenza n. 9949 del 12 aprile u.s., la Corte di cassazione a Sezioni Unite è ritornata sulla natura del provvedimento adottato in esito ad un procedimento disciplinare e ha ribadito che il provvedimento disciplinare dell’organo di disciplina di un ordine professionale di livello territoriale ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo.
Il provvedimento amministrativo, continua poi la ricostruzione del giudice di legittimità, costituisce il presupposto del procedimento di impugnazione che si svolge davanti al CNF, quale giudice speciale. Il procedimento di impugnazione davanti al giudice speciale -al contrario- ha una natura e una funzione tipicamente giurisdizionale e, in questo contesto, il CNF ha il potere di conoscere tutti i profili della valutazione deontologica oggetto di contestazione.
Rispetto allo svolgimento del procedimento davanti al CNF, la Corte di cassazione indica che il ricorso deve contenere l’indicazione specifica dei motivi su cui si fonda e che successivamente alla proposizione del ricorso non possono indicarsi altri ed ulteriori motivi di impugnazione e che se proposti devono essere dichiarati inammissibili.