Valutazione del legittimo impedimento nel procedimento disciplinare
Con una recentissima sentenza a Sezioni Unite, la Corte di cassazione è tornata sull’applicabilità del legittimo impedimento ai procedimenti disciplinari davanti all’organo deontologico costituito presso Ordini e Collegi.
I giudici di legittimità, ribadendo l’applicazione dell’art. 420 c.p.p. al procedimento disciplinare, hanno messo in correlazione l’utilizzo di tale istituto alla durata ragionevole del procedimento ritenendo che tale tutela dell’incolpato non possa andare a detrimento di una soluzione spedita ed efficace della valutazione deontologica.
Riferendosi al caso di specie, la Cassazione ha reiterato che per legittimo impedimento non va considerata esclusivamente la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente allo scopo di esercitare il proprio diretto di difesa; altrettanto ha reiterato che la situazione tutelata di legittimo impedimento -e quindi di rinvio dell’udienza inizialmente disposta a seguito di istanza ex art. 420 c.p.c.- non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, ma si deve riscontrare un’impossibilità “effettiva ed assoluta” che renda la situazione non dominabile né contenibile né ascrivibile all’incolpato. Soltanto in presenza di tali caratteristiche la situazione di impedimento è legittima e soltanto in presenza di tali circostanze il giudice deontologico può garantire il necessario bilanciamento tra il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo. In altri termini, l’impedimento deve in concreto determinare l’impossibilità a presenziare e tale impossibilità deve essere accertata e riconosciuta in giudizio.
Nella fattispecie in valutazione, l’impedimento a partecipare al giudizio non è stato valutato “legittimo” poiché la certificazione medica addotta a comprova dell’impossibilità dell’incolpato non aveva formulato un giudizio negativo sulla impossibilità assoluta a partecipare al giudizio, ma si era limitata a sconsigliare viaggi a lunga percorrenza in quanto il professionista abbisognava di un bastone per appoggiarsi.