Comunicazioni a mezzo PEC degli atti dell’organo disciplinare: attestazione di conformità, firma digitale e certezza del mittente
Con un’interessante e articolata pronuncia dell’aprile scorso, il CNF-Consiglio Nazionale Forense ha fornito indicazioni su forma e validità delle notifiche effettuate a mezzo PEC degli atti dell’organo disciplinare territoriale.
In particolare, nel ribadire l’assoluta equipollenza tra la notifica a mezzo PEC e la notifica a mezzo ufficiale giudiziario, il CNF ha chiarito che i documenti inoltrati via PEC non necessitano di un’attestazione di conformità né necessitano di requisiti formali che, al contrario, sono previsti per il processo civile.
Nello specifico, il CNF -fornendo un utile contributo interpretativo- evidenzia che:
- gli atti notificati a mezzo PEC non necessitano di firma digitale o di altro tipo di firma elettronica; richiamando la disciplina dettata dall’art. 20, co. 1 bis del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), anche nel caso di documento informatico privo di firma digitale “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”. Pertanto, la notifica di un atto di citazione a giudizio disciplinare pur priva di firma digitale del Presidente e del Segretario dell’organo disciplinare è valida ed efficace in considerazione della circostanza che la medesima notifica ha raggiunto lo scopo (ovvero essere conosciuta dall’incolpato) e della circostanza che la notifica a mezzo PEC assicura sempre la riferibilità dell’atto notificato al mittente;
- l’eventuale violazione di regole procedurali nella fase ante procedimento (quale è appunto la fase predibattimentale) non determina la nullità del procedimento disciplinare ma esclusivamente una illegittimità amministrativa che risulta sanabile a meno di non incidere e compromettere il diritto di difesa dell’incolpato; la circostanza che l’incolpato si presenti al giudizio e si difenda è proprio la prova che l’esercizio di difesa è tutelato e che gli eventuali vizi rilevati hanno una natura esclusivamente formale;
- l’atto di citazione a giudizio notificato mezzo PEC in formato pdf non sottoscritto digitalmente e in copia conforme priva di sottoscrizione digitale non è affetto da nullità se viene verificato che l’atto originale è sottoscritto e presente in atti. A riguardo si sottolinea che la giurisprudenza considera valide le delibere e gli atti consiliari notificati per copia conforme, prive delle sottoscrizioni originali, in quanto è sufficiente che le dovute sottoscrizioni siano contenute nell’originale depositato e si precisa che non risulta neppure necessaria, ai fini della validità della notifica a mezzo PEC, un’attestazione di conformità o il rispetto di altri requisiti formali che, invece, sono necessari per la validità degli atti del processo civile telematico (Cass. S.U. ord. 34429/2019; CNF 171/2021; 194/2020).