La sospensione del procedimento disciplinare in attesa della pronuncia penale va adeguatamente motivata
Con la sentenza n. 29439 del 14 novembre u.s., la Corte di cassazione è nuovamente tornata sul rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale a carico di professionisti iscritti all’Ordine.
In particolare, la Corte ha attenzionato la fattispecie della sospensione del giudizio disciplinare in attesta della definizione della fattispecie penalistica e ha ribadito che la sospensione del procedimento disciplinare va considerata quale eccezione la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità dell’organo giudicante.
Muovendo dal caso specifico della normativa disciplinante la professione di avvocato, la Corte ha ripercorso la regola dell’autonomia dei due giudizi ( c.d. “doppio binario”) chiarendo che il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” e sottolineando che il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso afferisce a valutazioni di natura diversa (quali appunto le violazioni comportamentali) e ha un fine diverso (quale il perseguimento dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione da parte del professionista).
Sulla base di questi presupposti e posto che l’esercizio dell’opzione di sospendere o non sospendere il giudizio disciplinare è una prerogativa dell’organo giudicante, la Corte ha ritenuto che l’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione o del provvedimento di prosecuzione del giudizio rappresenti il fattore equilibrante della scelta e anzi ritiene che l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il giudicante ritenga di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.
Questo orientamento deriva dalla circostanza che la sospensione del giudizio disciplinare avrebbe il solo scopo di “acquisire atti e notizie appartenenti al procedimento penale” e pertanto quando il giudice disciplinare non necessiti di questi approfondimenti ma abbia già un quadro istruttorio completo, potrà optare per la prosecuzione del giudizio disciplinare dando atto -in motivazione- della sufficienza delle valutazioni raggiunte. Al contrario se il giudice disciplinare abbia necessità di approfondire fatti e circostanze e tale approfondimento può essere soddisfatto con la pronuncia del giudice penale, in qual caso l’organo disciplinare motivando pedissequamente le proprie necessità istruttorie può disporre la sospensione del giudizio disciplinare in attesta di pronuncia penale.