Accesso difensivo nel procedimento disciplinare: destinatario e nesso strumentale tra istanza e interesse
Con una recente sentenza del 28 ottobre u.s., il TAR Sicilia ha confermato l’esperibilità dell’accesso c.d. “difensivo” dell’esponente nei procedimenti disciplinari davanti ai consigli di disciplina territoriali e ha confermato che l’organo disciplinare (e non il consiglio direttivo) è l’unico corretto destinatario delle istanze d’accesso.
Nel caso di specie, l’avvocato che ha presentato un esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) nei confronti di alcuni colleghi ha diritto ad accedere al fascicolo disciplinare laddove provi la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione della documentazione ivi contenuta; tale interesse è dimostrato in nuce sia dalla circostanza che l’avvocato rivesta la qualifica di segnalante e sia dalla circostanza che gli atti del procedimento disciplinare gli possano essere utili in altri procedimenti di varia natura scaturiti a suo carico a causa del contenuto dell’esposto.
Rispetto al soggetto cui va presentata l’istanza di accesso e che è tenuto a trattarla, ragionevolmente il TAR ha ritenuto che questi fosse l’organo di disciplina stante il disposto dell’art. 25 L. 241/90 secondo cui la richiesta di accesso va presentata all’amministrazione che ha formato l’atto e che ne detiene i documenti che vengono richiamati. Su questa riflessione si innesta la valutazione della sussistenza della capacità giuridica in capo all’organo disciplinare e a tal riguardo il TAR Sicilia, richiamando quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 16993/2017, ha concluso che i consigli di disciplina sono dotati di autonoma soggettività e dunque specifica capacità processuale rispetto al consiglio dell’ordine di appartenenza; tale autonoma soggettività si rileverebbe proprio dalle differenti attribuzioni stabilite a carico dell’uno o dell’altro organo dalla normativa di riferimento, una tra tutte il formale obbligo di comunicazione del provvedimento sanzionatorio cui l’organo disciplinare è tenuto verso il Consiglio dell’ordine.
Rispetto invece alla tutela dell’interesse difensivo, il TAR ha ben riconosciuto in capo all’avvocato segnalante il diritto di accedere agli atti dei procedimenti disciplinari avviati posto che esiste un oggettivo collegamento tra i procedimenti (di varia natura) di cui il segnalante è stato destinatario e il procedimento disciplinare derivante dalla sua segnalazione: se non ci fosse stata la segnalazione disciplinare, probabilmente non vi sarebbero stati neanche i procedimenti a carico del segnalante. Tale collegamento -ha notato il TAR- è un nesso strumentale che va inteso in senso ampio e pertanto il consiglio di disciplina non è tenuto ad indagare sull’effettiva utilità dell’accesso; il collegamento tra la richiesta di accesso e la documentazione di cui si chiede l’ostensione deve essere funzionale solo a dimostrare la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale e non anche l’utilità di accedere in quanto è solo l’interesse che legittima l’ accoglimento.