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Appalti pubblici: frazionamento artificioso dei lavori e abuso d’ufficio

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico di un comune abruzzese era stato condannato per abuso d’ufficio continuato, per aver violato la normativa che vieta l’affidamento diretto dei lavori da parte del responsabile del procedimento, nel caso di importi pari o superiori a 40.000 euro, parcellizzando artificiosamente i lavori per realizzare opere omogenee, così da procedere all’affidamento diretto degli stessi, favorendo intenzionalmente un’impresa, cui avrebbe in tal modo assicurato un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Dagli elementi di causa, la Corte di Cassazione ha desunto, tra l’altro, che i lavori di manutenzione straordinaria presso lo stadio comunale abruzzese (realizzazione di una tribuna, degli spogliatoi, del basamento per panchine campo gioco e della posa in opera di fontanella per atleti) furono disposti con urgenza e affidati con ad una società, a seguito della proposta rivolta al comune di ospitare il ritiro estivo di una squadra di calcio. Inoltre, circa un mese prima del previsto ritiro della squadra, i responsabili della società organizzatrice dell’evento richiesero l’esecuzione di ulteriori lavori di messa in sicurezza dello stadio e la sistemazione delle aree esterne (strade, parcheggio a pagamento, spazio coperto per la sala stampa e palestra per i calciatori). Anche tali lavori dovettero essere deliberati dal comune con urgenza e furono affidati con diverse determine alla medesima società, ma riguardarono opere diverse.

Considerazioni di diritto
La Corte di Cassazione, prescindendo dalla questione se il responsabile dell’Ufficio Tecnico avesse eluso la normativa, ha osservato che:
– l’area applicativa della fattispecie dell’art. 323 del Codice penale non può essere fatta coincidere sic et simpliciter con l’elemento della violazione di legge;
– la fattispecie di abuso di ufficio è stata oggetto di plurimi interventi legislativi volti a circoscriverne l’ambito applicativo, allo scopo di evitare un’indebita sovrapposizione tra vizio dell’atto amministrativo e area di rilevanza criminale;
– ai fini della configurazione del reato, sul piano dell’elemento oggettivo, è richiesto che, in conseguenza della violazione di legge, l’agente procuri altresì, per sé o per altri, un vantaggio patrimoniale che il legislatore caratterizza come “ingiusto“.
– è stato chiarito che tale requisito non può formalisticamente coincidere con il riflesso della condotta posta in violazione di legge, pena la vanificazione di un elemento costitutivo della fattispecie.

Conclusioni
Secondo la Sent. C. Cass. pen. 11/07/2022, n. 26625, il vantaggio non era, all’evidenza, “ingiusto“. Infatti, quanto all’affidamento delle opere di ristrutturazione dello stadio, l’assegnazione, alla medesima ditta, di lavori aggiuntivi e diversi era stata suggerita da esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento della prima deliberazione. L’urgenza della relativa esecuzione fu dettata dalla richiesta, avanzata dai responsabili della società organizzatrice dell’evento, di provvedere a lavori ulteriori di miglioramento degli impianti, nonché alla sistemazione e alla messa in sicurezza della viabilità e dei parcheggi esterni allo stadio. Tale richiesta fu formulata soltanto un mese prima del ritiro estivo della squadra calcistica presso lo stadio, sicché, lungi dal procurare un vantaggio in contrasto con l’interesse del comune, la decisione di investire la stessa ditta che aveva appena concluso i precedenti lavori sembrava rispondere, semmai, ad un principio di sensato governo dell’amministrazione, apparendo suscettibile di assicurare una maggiore funzionalità sul piano esecutivo delle opere e, quantomeno in astratto, un annesso risparmio economico.

Posta l’insussistenza di un vantaggio ingiusto quale conseguenza dell’asserita violazione di legge, la Corte di Cassazione ha ritenuto non integrato il reato di abuso d’ufficio.

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