Whistleblowing: ANAC valuta l’assenza di comportamenti ritorsivi e archivia il procedimento sanzionatorio verso un AD
Con Delibera n. 463 del 16 ottobre u.s., ANAC – a seguito di un esposto di un dirigente, licenziato per giusta causa, che denunciava di aver subito misure ritorsive a seguito dell’avvenuta segnalazione di fatti illeciti – ha archiviato il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’Amministratore delegato stante l’assenza dei presupposti in fatto e in diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
La valutazione dell’Autorità è stata condotta sul reale svolgimento dei fatti, e come usuale, le presunte condotte ritorsive sono state messe in relazione con la situazione contingente e con l’analisi degli accadimenti.
Preliminarmente, si dà evidenza che l’Autorità ha ritenuto applicabile ratione temporis la disciplina Whistleblowing ai sensi dell’art. 54-bis D.lgs. 165/01; tuttavia i principi espressi nel proprio provvedimento, pur se resi ai sensi della pregressa disciplina, sono validi anche in vigenza del D.Lgs. 24/2023 perché attengono alla qualificazione della ritorsività dei comportamenti tenuti.
In relazione ai diversi profili di irregolarità sollevati dal dirigente licenziato, l’Autorità ha chiarito che le misure denunciate non possiedono i caratteri di ritorsività poiché ognuna di essa configura l’epilogo di iniziative intraprese nei confronti dell’ex dirigente giustificate da ragioni estranee ed ulteriori alla segnalazione di illeciti.
Specificamente, l’Autorità passando in rassegna le condotte censurate dal segnalante, ha evidenziato che:
- il rimprovero verbale in forma scritta disposto nei confronti dell’ex dirigente è del tutto estraneo alla segnalazione e configura una sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti a seguito dell’ingresso, da parte di quest’ultimo, nella sede della società in modo irregolare ed in violazione delle disposizioni interne sulla sicurezza e in assenza di elementi idonei a derogarle;
- la revoca degli incarichi dirigenziali e delle relative funzioni costituisce misura atta a far fronte alle esigenze organizzative interne e di rotazione degli incarichi, ascrivibili ai poteri discrezionali e non sindacabili dell’azienda, giustificabili altresì dall’esigenza di evitare l’insorgere di situazioni di conflitti di interesse derivanti dall’attribuzione in capo ad un unico soggetto di importanti e strategiche funzioni;
- la revoca degli accessi alle banche dati e alle funzioni di RUP è diretta conseguenza del rispetto dei criteri di rotazione aziendale e non configura una misura ritorsiva; inoltre, le nuove mansioni attribuite all’ex dirigente non costituiscono un demansionamento posto che è stato inserito in staff all’Amministratore Delegato e il trattamento riservatogli è analogo a quello applicato a tutti gli altri dirigenti senza variazioni di stipendio;
- il licenziamento per giusta causa scaturisce dalle condotte irregolari e passibili di iniziative disciplinari tenute dall’ex dirigente, pertanto, non qualificabile come misura ritorsiva; in particolare, l’Autorità ha ritenuto priva di pregio la doglianza relativa all’illiceità del licenziamento come conseguenza del comportamento ritorsivo e persecutorio dell’Amministratore delegato poiché quest’ultimo si è addirittura astenuto dal presenziare alle riunioni del C.d.A. che avevano proprio ad oggetto il procedimento di licenziamento e pertanto il C.d.A. ha operato in completa autonomia, senza alcun coinvolgimento dell’Amministratore Unico.
Alla luce di quanto ricostruito l’Autorità ha archiviato il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’Amministratore delegato stante l’assenza dei presupposti in fatto e in diritto per l’applicazione della sanzione ex art. 54-bis, co. 6, primo periodo, D.Lgs. n. 165/2001 posto che i provvedimenti adottati non presentano carattere ritorsivo, ma invero sono giustificati da ragioni estranee ed ulteriori alla segnalazione di illeciti disposta dall’ex dirigente.