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ANAC

Accesso civico generalizzato: applicazione e limiti secondo ANAC

Con parere del 9 luglio 2025, l’ANAC -nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti di un’Unione di Comuni del Centro Italia- ha fornito indicazioni su applicazione e limiti del diritto di accesso generalizzato, ribadendo che non è necessaria la motivazione e la presenza di un interesse rilevante per esperirne la richiesta e sottolineando che la ratio dell’accesso civico generalizzato è la promozione della trasparenza, la partecipazione e il buon andamento dell’azione amministrativa, la facilitazione del controllo diffuso da parte dei cittadini.

ANAC ha, pertanto, ripercorso gli aspetti fondamentali dell’accesso civico generalizzato, evidenziando che:

  • con riferimento alla legittimazione attiva,  chiunque può presentare istanza di accesso civico generalizzato; in tal senso l’Adunanza Plenaria n. 10/2020 ha chiarito che l’accesso non può essere negato per insussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto o attuale ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990. L’accesso generalizzato, infatti, consente di superare le limitazioni previste per l’accesso documentale riconoscendo a chiunque il diritto di accesso indipendentemente dalla sussistenza di un interesse qualificato;
  • con riferimento all’obbligo di motivazione, la richiesta di accesso generalizzato può essere presentata senza indicazione di motivazione, purché non sia pretestuosa o contro la buona fede;
  • con riferimento al limite temporale,  l’accesso riguarda qualsiasi documento ancora in possesso dell’amministrazione, indipendentemente dalla data di produzione. In tal senso, con sentenza n. 5671/2014 il TAR Campania ha precisato che “se il decreto fosse applicabile ai soli atti formatisi dopo la sua entrata in vigore, l’effettiva operatività delle sue disposizioni risulterebbe procrastinata anche in misura assai rilevante […] Il principio da affermare è, all’opposto, che gli atti che dispieghino ancora i propri effetti siano da pubblicare, nelle modalità previste, secondo quanto disposto dall’art. 8 co. 3 del d.lgs. 33/2013”. Conseguentemente, la portata generale del principio di conoscibilità dei dati o documenti in possesso della PA non ammette limitazioni temporali vista anche l’assenza di alcuna disposizione legislativa in tal senso (cfr. Circolare FOIA n. 2/2017).

Sotto il profilo delle limitazioni all’esercizio del diritto, ANAC ha ripercorso i limiti e divieti a cui è sottoposto l’accesso civico generalizzato, evidenziando :

  • il caso di richieste manifestamente onerose, che legittimano l’amministrazione a respingere solo le richieste che comportino un carico irragionevole di lavoro in grado di interferire con il buon andamento dell’ente;
  • il caso della tutela di interessi pubblici e privati, che legittimano la limitazione o il rigetto dell’accesso per motivi che tutelino interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti (es. privacy, segreto di Stato, sicurezza pubblica) previsti dall’art. 5-bis del D.lgs. 33/2013.

Tale ultimo provvedimento di ANAC in materia di accesso generalizzato rafforza il principio di trasparenza amministrativa e ne permette l’esercizio del relativo diritto, consentendo ai cittadini di divenire parte attiva nei rapporti con la PA, contribuendo così alla prevenzione degli abusi.

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