
Incarico di supporto al RUP a dipendente in quiescenza: la posizione di ANAC
Premessa
Spesso le amministrazioni si trovano nella necessità di conferire incarichi di supporto o consulenza a dipendenti già collocati in quiescenza, soprattutto quando la complessità delle attività da gestire richiede professionalità già formate all’interno dell’ente. Il conferimento di incarichi è un’attività dai profili sensibili perchè oltre all’applicazione corretta del TU sul pubblico impiego, richiama disposizioni sulla prevenzione dell corruzione, vincoli di spese e norme speciali quali quelle recanti il principio generale di divieto di conferimento di inarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza e le norme disciplinanti le eccezioni a tale principio generale.
Il quesito
Con parere del 2 luglio u.s. ANAC ha risposto ad un Comune che richiedeva chiarimenti circa la possibilità di conferire un incarico professionale di supporto al RUP a un ex dipendente, già responsabile del settore lavori pubblici (ex art. 110 TUEL, d.lgs. 267/2000) e collocato in pensione dal 31 marzo 2025.
La posizione di ANAC
Nel proprio parere ANAC ha precisato che:
- la fattispecie delineata non configura alcuna inconferibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013;
- alla fattispecie delineata non è applicabile il divieto di pantouflage (art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001), poiché non vi è alcun passaggio del dipendente tra settore pubblico e privato, ma anzi l’incarico andrebbe svolto nell’amministrazione di provenienza;
- il punto da attenzionare nella fattispecie in esame è, invece, il divieto generale di conferire incarichi retribuiti a soggetti in quiescenza, previsto dall’art. 5, co. 9, del d.l. 95/2012;
- le deroghe al generale divieto di cui all’art 5, co. 9 del d.l. 95/2012 sono tassative e disciplinate:
- all’art. 10, co. 1, d.l. 36/2022, secondo cui fino al 31 dicembre 2026 gli enti titolari di interventi PNRR possono conferire incarichi a pensionati ai sensi dell’art. 7, co. 6, d.lgs. 165/2001;
- all’art. 11, co. 3, d.l. 105/2023, secondo cui dal divieto sopra indicato sono esclusi gli incarichi di vertice negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.
ANAC ha inoltre ha rammentato che la verifica della possibilità di applicare le deroghe — in particolare quella collegata all’art. 7, co. 6, d.lgs. 165/2001 per progetti PNRR — è rimessa alla valutazione delle amministrazioni e, in ultima istanza, al Dipartimento della Funzione Pubblica che ha una competenza generale sulla materia in quanto titolare della funzione di indirizzo e coordinamento delle politiche del personale della PA.
Per effetto di tale competenza specifica, ANAC non è nella posizione di fornire un parere risolutore del quesito ma, per sola collaborazione istituzionale, può fornire lo stato dell’arte degli orientamenti giurisprudenziali, regolamentari e di prassi.
A tale ultimo riguardo, l’Autorità cita le interpretazioni del MInistro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, quali quelle rese:
- nella Circolare n. 6/2014, secondo cui i divieti di incarichi a pensionati vanno interpretati in senso tassativo e senza estensioni analogiche, con ciò ammettendo tutto quello che non esplicitamente escluso;
- nella Circolare n. 4/2015 secondo cui il divieto si applica anche a incarichi attribuiti ex art. 14 d.lgs. 165/2001 e art. 90 TUEL, quali -nell’ambito degli ufficio di diretta collaborazione di organi politici- i collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato, gli esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
L’Autorità, inoltre, richiama la giurisprudenza formatasi sul punto, ovvero:
- 38/2018 della Corte dei Conti, Sez. Basilicata che distingue tra attività di studio e consulenza che risultano sempre vietate e attività di “mera assistenza” che risultano invece consentite;
- 60/2022 della Corte dei Conti, Sez. Liguria che conferma la ratio del divieto del conferimento di incarichi a dipendenti in quiescenza ovvero il duplice obiettivo di favorire ricambio generazionale e contenere la spesa;
- Delibera 80/2024 della Corte dei Conti Lazio secondo cui nella valutazione del divieto occorre verificare anche le funzioni concretamente svolte e non solo l’inquadramento formale.
Indicazioni operative per le Amministrazioni
In considerazione di quanto espresso e riepilogato da ANAC, qui di seguito una elenco di indicazioni operative per gli enti che intendono conferire incarichi a dipendenti in quiescenza:
- Verificare la natura dell’incarico da conferire: non deve rientrare tra gli incarichi vietati (studio, consulenza, direzione, cariche di governo);
- Accertare se ricorre una deroga espressa: ad esempio, se l’incarico è legato a interventi PNRR, è possibile procedere in deroga al divieto generale facendo riferimento all’art. 7, co. 6, d.lgs. 165/2001;
- Documentare la mancanza di professionalità interne: è questa una condizione essenziale per ricorrere a incarichi ex art. 7, co. 6;
- Se necessario, richiedere chiarimenti al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha competenza interpretativa sull’applicazione del divieto e delle deroghe;
Conservare adeguata motivazione negli atti di conferimento, richiamando norme, circolari e giurisprudenza di riferimento per garantire trasparenza e legittimità della scelta.