
Divieto di pantouflage: analisi di un caso concreto e sintesi delle valutazioni di ANAC
A cura di Rosalisa Lancia, Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica
Il caso sottoposto all’ANAC
Con Delibera n. 369 del 1° ottobre 2025 ANAC ha affrontato e definito un tipico caso di divieto di pantouflage regolato dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001. Il procedimento di accertamento è derivato dalla segnalazione del RPCT di un Comune che aveva riscontrato la violazione del divieto da parte di un ex dirigente comunale, il quale — dimessosi volontariamente— era stato assunto appena due giorni dopo da una società privata affidataria di un appalto comunale di manutenzione triennale per impianti ascensori e cancelli automatici. L’ex dipendente, in qualità di responsabile di settore, aveva firmato un anno prima la determinazione di aggiudicazione dell’appalto alla stessa società presso la quale sarebbe poi transitato come lavoratore dipendente.
La fattispecie normativa: ratio e contenuto del divieto
La casistica attenzionata da ANAC è una concreta applicazione dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 che – introdotto dalla legge 190/2012- stabilisce che i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della PA non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell’attività amministrativa da loro stessi esercitata. Come conseguenza della previsione, i contratti e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli, e il soggetto privato che li ha conferiti è interdetto dal contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione degli eventuali compensi percepiti.
L’istruttoria condotta da ANAC
L’istruttoria svolta da ANAC si è sviluppata su più livelli, verificando la sussistenza cumulativa dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma. Sono stati accertati: l’ambito soggettivo del dipendente pubblico, l’esercizio di poteri negoziali, la destinazione dell’attività amministrativa al soggetto privato e la mancata osservanza del periodo di raffreddamento di tre anni. ANAC ha inoltre valutato e respinto le eccezioni relative all’elemento soggettivo, ovvero l’assenza di colpa del dipendente (e anche della società), chiarendo che la norma dell’art. 53, co. 16 ter ha una natura oggettiva e che ha come obiettivo la tutela della fiducia pubblica nell’imparzialità amministrativa.
- Ambito soggettivo – ANAC ha accertato che l’ex dipendente rientrava tra i soggetti destinatari della norma, in quanto dipendente di un’amministrazione pubblica (Comune) compreso nel perimetro dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
- Poteri autoritativi e negoziali esercitati negli ultimi tre anni – Dalla documentazione acquisita è emerso che l’interessato aveva firmato la determinazione dirigenziale di affidamento alla società privata, esercitando in concreto poteri negoziali diretti nell’ambito della procedura di gara;
- Destinatario dell’attività amministrativa del dipendente – Dalla documentazione verificata è risultato provato che la società presso la quale l’ex dirigente è stato assunto era beneficiaria diretta dell’atto di affidamento da lui sottoscritto, integrando in concreto il requisito della “destinazione” dell’attività amministrativa;
- Decorrenza del periodo di raffreddamento – L’assunzione presso il soggetto privato è avvenuta appena due giorni dopo la cessazione del rapporto pubblico, eludendo in concreto il triennio di cooling-off previsto dalla legge;
- Elemento psicologico – Nella memoria difensiva, l’interessato e la società hanno negato la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, sostenendo che la violazione fosse stato frutto di un errore interpretativo. A riguardo ANAC ha ribadito che la norma sul divieto di pantouflage ha natura oggettiva e di responsabilità “in re ipsa”, in quanto finalizzata a tutelare l’imparzialità dell’azione amministrativa e la fiducia dei cittadini nell’integrità delle istituzio
Le conclusioni di ANAC
Alla luce delle risultanze istruttorie, ANAC ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, e ha disposto:
- la nullità del contratto di lavoro stipulato tra l’ex dirigente e la società privata;
- il divieto per la società di contrattare con pubbliche amministrazioni per tre anni;
- la restituzione dei compensi percepiti dal soggetto privato in esecuzione del contratto nullo;
- la segnalazione al Comune per l’adozione di provvedimenti conseguenti, compresa la risoluzione dell’appalto già disposta dall’ente locale per violazione del patto di integrità.
Le misure assunte da ANAC si collocano nel quadro del potere di vigilanza e di sanzione attribuito ad ANAC dall’art. 16 del d.lgs. 39/2013 e dal regolamento del 2024, che ha istituito un procedimento organico per la gestione delle violazioni in materia di pantouflage
Pantouflage e sistema di prevenzione della corruzione: indicazioni operative
Il pantouflage è misura cardine di prevenzione della corruzione e non solo una sanzione postuma. Specificatamente, costituisce una forma di incompatibilità successiva, destinata ad evitare il rischio di commistione tra interesse pubblico e interesse privato, in ossequio ai principi di imparzialità, buon andamento e parità di trattamento.
La ratio del divieto di pantouflage si collega direttamente al principio di imparzialità soggettiva del funzionario pubblico, vietando il passaggio repentino dei pubblici funzionari a soggetti privati destinatari di provvedimenti amministrativi che rischierebbe di compromettere la percezione di neutralità dell’azione pubblica, alimentando sospetti di corruzione impropria o relazionale.
La misura preventiva del pantouflage, quindi, non è soltanto repressiva, ma serve a proteggere la credibilità dell’amministrazione e la fiducia dei cittadini, garantendo che le decisioni pubbliche non siano influenzate da prospettive di vantaggio personale futuro.
In considerazione della qualifica di misura di prevenzione della corruzione del divieto di pantouflage, la regolamentazione di ANAC nel tempo ha più volte richiamato le amministrazioni ai seguenti adempimenti pratici: quali:
- inserire nei Codici di comportamento clausole specifiche sul divieto di pantouflage;
- prevedere nel PTPCT o nella sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO procedure di verifica preventiva in caso di cessazione dal servizio di personale con poteri autoritativi o negoziali;
- istituire forme di dichiarazione obbligatoria di astensione o comunicazione di assunzione presso privati, da parte degli ex dipendenti, per consentire i controlli ex post dell’amministrazione e dell’ANAC;
- fonire adeguata e specifica formazione sul punto ai dipendenti.
Sono queste le indicazioni operative minime da rispettare per conformarsi alal norma che vanno tradotte in primis in misure organizzative e poi vanno monitorate dalla PA e dal RPCT ciascuno per le proprie competenze.