Il conflitto di interessi del gestore del canale di whistleblowing
A cura di Rosalisa Lancia, Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica
Sommario
Il conflitto di interessi del gestore del canale interno di segnalazione rappresenta una delle criticità più delicate del sistema di whistleblowing. Il d.lgs. 24/2023 e le Linee guida ANAC non forniscono una procedura “caso per caso”, ma disegnano un modello fondato sulla prevenzione organizzativa e sulla tutela residuale del segnalante. Il contributo analizza i principali casi di conflitto, le soluzioni indicate da ANAC, il ruolo decisivo dell’atto organizzativo e le ricadute operative sul rapporto tra gestore e segnalante.
Il conflitto di interessi del gestore: problematica ricorrente e centrale
Nel sistema di whistleblowing delineato dal d.lgs. 24/2023, il gestore del canale interno svolge una funzione cruciale: è il soggetto che riceve la segnalazione, ne valuta l’ammissibilità e governa la fase istruttoria. Proprio per questo, la presenza di un conflitto di interessi in capo al gestore incide direttamente sulla possibilità di garantire un seguito effettivo, imparziale e credibile alla segnalazione.
Le Linee guida ANAC, approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, richiamano espressamente questo rischio, collegandolo alla possibilità, per il segnalante, di ricorrere al canale esterno gestito da ANAC qualora il canale interno non sia idoneo a garantire un efficace seguito. Tuttavia, la disciplina non individua un meccanismo automatico di “trasferimento” della segnalazione, né attribuisce all’ente un potere di gestione diretta del conflitto nel singolo caso.
Chi individua il conflitto di interesse – Ipotesi ricorrenti di conflitto
Un primo elemento da chiarire è che l’unico soggetto in grado di accorgersi del conflitto è il gestore stesso. Solo il gestore, infatti, ha accesso al contenuto della segnalazione e all’identità dei soggetti coinvolti. Non esiste un controllo esterno o preventivo sul gestore, né un organo che possa validare ex ante l’assenza di conflitti.
Il conflitto di interessi del gestore è dunque auto-rilevato e deve essere gestito attraverso obblighi di astensione e meccanismi organizzativi predefiniti. Questo dato strutturale spiega perché il legislatore e ANAC abbiano scelto di non costruire una procedura rigida, ma di affidarsi a un modello di prevenzione ex ante.
Il conflitto deve essere inteso in senso ampio, includendo situazioni attuali, potenziali o apparenti. A titolo esemplificativo, il gestore può trovarsi in conflitto quando:
- coincide con la persona segnalata o con uno dei soggetti direttamente coinvolti nei fatti;
- intrattiene rapporti personali, professionali o gerarchici significativi con la persona segnalata;
- si trovi in una posizione di subordinazione o dipendenza funzionale rispetto ai soggetti oggetto di segnalazione;
- abbia partecipato, anche indirettamente, ai processi o alle decisioni oggetto della segnalazione.
In tali circostanze, l’imparzialità del gestore risulta compromessa o, quantomeno, percepita come tale, con effetti potenzialmente dirompenti sulla fiducia nel sistema.
Conflitto di interessi e obblighi del gestore verso il segnalante
L’emersione di una situazione di conflitto di interessi non incide sugli obblighi procedurali del canale interno. Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 24/2023, il gestore è comunque tenuto a garantire la presa in carico formale della segnalazione, il rilascio dell’avviso di ricevimento entro sette giorni e il rispetto delle comunicazioni procedimentali previste.
Il conflitto di interessi rileva, invece, sul piano dell’attività istruttoria. In tali ipotesi, il gestore deve astenersi immediatamente da ogni valutazione di merito e attivare le misure organizzative previste, senza rigettare la segnalazione né dichiararla improcedibile per ragioni soggettive o organizzative. Il conflitto, infatti, non costituisce una causa di inammissibilità della segnalazione.
Ne consegue che il segnalante riceve risposte neutre e procedurali, senza essere informato dell’esistenza del conflitto né delle sue ragioni, trattandosi di dinamiche organizzative interne che non devono incidere sulla tutela della riservatezza e sulla sicurezza del segnalante.
Le soluzioni: tra indicazioni ANAC e riflessione sistemica
Le Linee guida ANAC indicano una soluzione chiara sul piano dei principi: se il conflitto non è risolvibile internamente, il canale interno non è idoneo a garantire un efficace seguito e il segnalante può rivolgersi al canale esterno ANAC, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 24/2023.
La gestione concreta del conflitto segue una logica articolata:
- in via ordinaria, il gestore in conflitto si astiene e la segnalazione viene attribuita a un soggetto sostituto, preventivamente individuato;
- se anche il sostituto versa in conflitto, o se non esiste un sostituto idoneo, il sistema interno entra in una zona di non operatività funzionale.
In questo scenario, la tutela non è attivata dall’ente, ma è rimessa al segnalante, che esercita una facoltà riconosciuta direttamente dalla legge. Il legislatore, infatti, ha volutamente escluso:
- la possibilità per l’ente di trasferire d’ufficio la segnalazione ad ANAC;
- la comunicazione al segnalante dell’esistenza del conflitto di interessi del gestore.
Si tratta di una scelta di garanzia: il segnalante non deve conoscere le dinamiche interne né essere esposto a rischi ulteriori.
Quando il segnalante può legittimamente rivolgersi al canale esterno
Il segnalante non è gravato da un obbligo giuridico assoluto di previo utilizzo del canale interno. Il canale interno è privilegiato, ma il ricorso al canale esterno è legittimo quando non è garantito un efficace seguito.
Il segnalante non deve conoscere né accertare le ragioni dell’inidoneità del canale interno. È sufficiente che, sulla base dell’informativa e dell’atto organizzativo, sappia che egli può rivolgersi direttamente ad ANAC in presenza di limiti strutturali del canale interno, in caso di mancato riscontro nei termini o quando ritenga che non vi siano garanzie sufficienti di imparzialità
In tal modo, la tutela del segnalante opera come garanzia residuale del sistema, senza necessità di comunicazioni individuali o valutazioni discrezionali dell’ente.
Il ruolo decisivo dell’atto organizzativo interno
In questo modello, l’atto organizzativo interno assume un ruolo centrale. Non serve solo a regolare il funzionamento del canale, ma a rendere trasparente ex ante come il sistema reagisce in presenza di conflitti di interessi.
Attraverso l’atto organizzativo, l’ente deve:
- definire le ipotesi di conflitto di interessi del gestore;
- prevedere obblighi di astensione e meccanismi di sostituzione;
- chiarire che, in assenza di soluzioni interne, il segnalante può adire il canale esterno ANAC;
- rendere conoscibile questa architettura a tutti i potenziali segnalanti.
In tal modo, il conflitto di interessi non viene gestito caso per caso, ma assorbito dal sistema attraverso una progettazione organizzativa coerente con la ratio della disciplina.
In conclusione
Il conflitto di interessi del gestore del canale di whistleblowing non è un incidente patologico, ma un rischio strutturale che deve essere governato ex ante. Le Linee guida ANAC e il d.lgs. 24/2023 delineano un modello che privilegia la prevenzione organizzativa e affida al segnalante una tutela residuale, evitando interventi discrezionali dell’ente.
In questo quadro, la qualità dell’atto organizzativo e la chiarezza dell’informativa diventano elementi essenziali per la credibilità del sistema. Un whistleblowing efficace non elimina i conflitti di interessi, ma li rende gestibili senza compromettere la tutela del segnalante e la neutralità dell’organizzazione.
