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L’art. 14 del D.lgs. 33/2013 dopo la delibera ANAC n. 497/2025: guida all’applicazione degli obblighi di pubblicazione tra norma, schemi ANAC e vuoti regolatori

Il contributo analizza l’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 alla luce della delibera ANAC n. 497/2025, ricostruendo il perimetro attuale degli obblighi di pubblicazione, i profili sanzionatori e i principali nodi interpretativi ancora aperti.

 A cura di Rosalisa Lancia, DG Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica

L’art. 14 del decreto trasparenza: funzione, portata e criticità strutturali
L’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo e i titolari di incarichi dirigenziali. Si tratta di una delle disposizioni più rilevanti dell’intero impianto della trasparenza amministrativa, poiché incide direttamente:

  • sulla conoscibilità dei soggetti che esercitano funzioni di indirizzo politico o politico-amministrativo;
  • sulla trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche connesse all’esercizio degli incarichi;
  • sul bilanciamento tra obblighi di pubblicità e tutela dei dati personali, in particolare con riferimento ai dati patrimoniali e reddituali.

A distanza di oltre dieci anni dalla sua introduzione, l’art. 14 continua tuttavia a presentare criticità strutturali, riconducibili principalmente a:

  • un ambito soggettivo particolarmente ampio e disomogeneo;
  • la stratificazione di fonti interpretative (delibere ANAC, interventi del Garante privacy, giurisprudenza costituzionale);
  • la mancata adozione del regolamento attuativo previsto dall’art. 1, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, che avrebbe dovuto graduare in modo definitivo gli obblighi di pubblicazione per la dirigenza.

In questo contesto si inserisce la delibera ANAC n. 497 del 3 dicembre 2025, che non introduce nuovi obblighi di legge, ma fornisce schemi di pubblicazione standardizzati volti a orientare l’applicazione concreta dell’art. 14, innestandosi sui dubbi interpretativi e sui vuoti applicativi già emersi a seguito della delibera n. 241/2017.

Ambito soggettivo dell’art. 14: la distinzione decisiva tra comma 1 e comma 1-bis
La corretta applicazione dell’art. 14 presuppone una qualificazione rigorosa dei soggetti obbligati, distinguendo nettamente tra le categorie individuate dalla norma.

Titolari di incarichi politici (art. 14, comma 1)
Il comma 1 si riferisce ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale. Rientrano in questa categoria:

  • i componenti degli organi di indirizzo politico;
  • gli incarichi politici nei comuni;
  • gli incarichi ricoperti nelle forme associative degli enti locali previste dal Capo V del d.lgs. 267/2000 (unioni di comuni, comunità montane, consorzi).

Per tali soggetti:

  • l’applicazione dell’art. 14 è integrale (tutte le informazioni di cui alle lettere da a) a f));
  • la gratuità dell’incarico è irrilevante;
  • per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (e per gli enti associativi composti da piccoli comuni) ANAC ha previsto specifiche semplificazioni, in particolare l’esclusione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali, come chiarito dalla delibera n. 241/2017, dalla delibera n. 537/2020 e dalle FAQ dell’Autorità.

Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo (art. 14, comma 1-bis)
Il comma 1-bis introduce una categoria distinta e non sovrapponibile rispetto ai titolari di incarichi politici.

Secondo la delibera ANAC n. 241/2017 (§ 2.2), rientrano in questa fattispecie i soggetti che:

  • non sono espressione di rappresentanza politica;
  • ma esercitano poteri di indirizzo politico-amministrativo generale, quali, in particolare approvazione di statuti e regolamenti, definizione di programmi, piani e obiettivi strategici, approvazione dei bilanci.

Per tali soggetti:

  • se l’incarico non è a titolo gratuito, si applicano tutti gli obblighi dell’art. 14;
  • se l’incarico è a titolo gratuito, l’art. 14 non trova applicazione, a condizione che la gratuità sia strutturale (prevista da norma, statuto o atto generale) e non derivi da una rinuncia individuale al compenso.

 Dirigenti, DL 162/2019 e vuoto regolatorio
L’estensione degli obblighi dell’art. 14 alla dirigenza, operata dal d.lgs. 97/2016, ha rappresentato il profilo più problematico della riforma.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019, il legislatore è intervenuto con l’art. 1, comma 7, del DL 30 dicembre 2019, n. 162, prevedendo:

  • l’adozione di un regolamento governativo volto a graduare gli obblighi di pubblicazione per i dirigenti;
  • nelle more, la non applicazione degli articoli 46 e 47 del d.lgs. 33/2013, relativi alla responsabilità dirigenziale e alle sanzioni amministrative.

Il regolamento non è mai stato adottato. Ne deriva un vuoto regolatorio e sanzionatorio che continua a condizionare l’effettività dell’art. 14 per ampie categorie di soggetti.

Il perimetro applicativo “attuale” dell’art. 14
Alla luce della normativa vigente, delle delibere ANAC e del mancato regolamento ex d.l. 162/2019, il perimetro applicativo reale dell’art. 14 oggi può essere così sintetizzato e schematizzato.

Categoria di soggetti Applicazione degli obblighi ex art. 14 Specifiche
Titolari di incarichi politici (art. 14, co. 1) Applicazione integrale Inclusi incarichi non elettivi, comuni e forme associative ex TUEL; semplificazioni per piccoli comuni (esclusione lett. f).
Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo non gratuiti (co. 1-bis) Applicazione integrale Soggetti non politici con poteri di indirizzo generale (delibera 241/2017).
Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo a titolo gratuito Non applicabile Gratuità strutturale; va pubblicato l’atto che fonda la gratuità.
Dirigenti ex art. 19, co. 3 e 4, d.lgs. 165/2001 Applicazione integrale Confermata dalla Corte cost. n. 20/2019.
Dirigenti diversi da art. 19, co. 3 e 4 Applicazione sospesa, salvo co. 1-ter Restano dovuti solo gli emolumenti complessivi.
Elevate qualificazioni con deleghe o funzioni dirigenziali Applicazione sospesa Equiparazione funzionale ai dirigenti.
Elevate qualificazioni senza deleghe (art. 14, co. 1-quinquies) Applicazione limitata al CV, ma di fatto sospesa In attesa del regolamento ex d.l. 162/2019.

Questa tabella individua il perimetro operativo effettivo dell’art. 14 allo stato attuale, chiarendo perché l’applicazione non possa essere automatica ma debba essere qualificata e motivata.

Quando pubblicare e tempi di conservazione della pubblicazione: la base giuridica

L’art. 14 disciplina anche in modo puntuale i termini temporali della pubblicazione, che assumono rilievo decisivo anche sotto il profilo della protezione dei dati personali.
In particolare:

  • i dati devono essere pubblicati entro tre mesi dalla elezione, nomina o conferimento dell’incarico;
  • le dichiarazioni patrimoniali e reddituali seguono le cadenze annuali previste dalla legge n. 441/1982;
  • i dati restano pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, ad eccezione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali, che sono pubblicate fino alla cessazione e che successivamente devono essere rimosse, ferma restando l’accessibilità tramite accesso civico generalizzato.

Tali disposizioni non hanno natura meramente organizzativa, ma costituiscono la base giuridica della pubblicazione ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale).

Ne consegue che:

  • la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli previsti;
  • la pubblicazione per periodi più lunghi rispetto a quelli stabiliti dall’art. 14;
  • il mantenimento online di dati divenuti privi di base normativa,

integrano una violazione dei principi di liceità, minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all’art. 5 del GDPR, con conseguente illegittimità del trattamento.

 La delibera ANAC n. 497/2025 e lo Schema 1 come guida applicativa
In questo quadro normativo incompleto, la delibera ANAC n. 497/2025 assume un ruolo centrale.
Lo Schema 1 relativo all’art. 14:

  • fornisce indicazioni operative su come pubblicare (atto di nomina, CV, compensi, missioni, cariche, incarichi, inconferibilità/incompatibilità, dati patrimoniali e reddituali, cessazioni);
  • richiede alle amministrazioni di indicare espressamente se sono tenute, parzialmente tenute o non tenute agli obblighi.

Lo Schema 1 non innova la disciplina, ma si configura come strumento di standardizzazione applicativa, particolarmente rilevante in un contesto privo di un presidio sanzionatorio generalizzato.
Si raccomanda l’utilizzo pedissequo della struttura prevista da ANAC, anche al fine di agevolare l’omogeneità dei dati e le verifiche.

Il profilo sanzionatorio dell’art. 14: chi è oggi escluso dalle sanzioni
Un elemento decisivo per comprendere l’attuale assetto dell’art. 14 riguarda il regime sanzionatorio.
L’art. 1, comma 7, del d.l. 162/2019 ha previsto che, nelle more dell’adozione del regolamento di graduazione, non trovino applicazione:

  • l’art. 46 del d.lgs. 33/2013 (responsabilità dirigenziale);
  • l’art. 47 del d.lgs. 33/2013 (sanzioni amministrative pecuniarie).

Poiché il regolamento non è mai stato adottato, il presidio sanzionatorio risulta oggi inoperante per una parte significativa dei soggetti destinatari dell’art. 14.

    – Soggetti che oggi non possono essere sanzionati

Alla luce del quadro vigente, non sono assoggettabili alle sanzioni degli artt. 46 e 47:

  • i dirigenti diversi da quelli di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001;
  • i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, con o senza deleghe;
  • i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo per i quali l’applicazione dell’art. 14 risulti sospesa o limitata nelle more del regolamento.

Per tali soggetti:

  • l’obbligo di pubblicazione permane sul piano formale e organizzativo;
  • ma non è assistito da un presidio sanzionatorio diretto.

   – Soggetti per i quali il regime sanzionatorio resta applicabile

Restano invece pienamente assoggettati al regime sanzionatorio:

  • i titolari di incarichi politici (art. 14, co. 1);
  • i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo non a titolo gratuito (art. 14, co. 1-bis);
  • i dirigenti ex art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019.

Conclusioni
L’art. 14 del d.lgs. 33/2013 si colloca oggi in una condizione di tensione permanente tra obbligo normativo, tutela dei diritti fondamentali e sostenibilità amministrativa. Non a caso, esso è oggetto di costante attenzione da parte del regolatore, come dimostrano le ripetute delibere ANAC anche di carattere interpretativo, le FAQ dell’Autorità e il continuo dialogo con la giurisprudenza costituzionale e con il diritto europeo della protezione dei dati.

In assenza di un regolamento attuativo, la trasparenza ex art. 14 non può essere intesa come un adempimento meccanico, né come una pubblicazione difensiva e indiscriminata. Essa richiede, piuttosto, un governo consapevole dell’obbligo, fondato su corretta qualificazione dei soggetti e una conoscenza degli obblighi di pubblicazione, rispetto rigoroso della base giuridica e dei limiti temporali e, da ora, utilizzo degli schemi ANAC come standard di diligenza amministrativa.

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