Nomina del RPCT negli ordini professionali e ruolo del vicepresidente: il parere ANAC del 28 gennaio 2026
A cura di Rosalisa Lancia, DG Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica
Il parere ANAC del 28 gennaio 2026 chiarisce i limiti alla nomina del RPCT negli Ordini professionali, soffermandosi in particolare sulla posizione del Vicepresidente e sul rischio di interferenze tra funzioni di indirizzo e funzioni di controllo. L’Autorità ribadisce la centralità delle deleghe gestionali e delle caratteristiche dimensionali dell’ente nella valutazione di compatibilità.
La questione sottoposta ad ANAC
La richiesta di parere sottoposta all’Autorità riguarda la possibilità di conferire l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al Vicepresidente di un Ordine professionale. Il quesito si colloca nel contesto tipico degli enti ordinistici, caratterizzati da dimensioni ridotte, dall’assenza di personale dirigenziale e da una struttura amministrativa essenziale, nonché dal periodico rinnovo degli organi elettivi, che incide sulla continuità delle funzioni e sulla distribuzione delle responsabilità interne.
L’Ordine richiedente evidenzia le difficoltà organizzative connesse all’individuazione di un soggetto interno pienamente compatibile con il ruolo di RPCT e chiede se la nomina del Vicepresidente possa ritenersi ammissibile alla luce delle indicazioni fornite da ANAC in materia.
Il parere di ANAC
Nel riscontro del 28 gennaio 2026, ANAC richiama espressamente il Comunicato del Presidente del 3 novembre 2020, che ha definito i criteri di scelta del RPCT negli Ordini professionali in ragione delle loro peculiarità organizzative. In tale documento, l’Autorità ha chiarito che l’incarico deve essere attribuito prioritariamente a soggetti cui siano assegnate funzioni gestionali compatibili con il ruolo; in assenza di personale dirigenziale, può essere individuato personale interno non dirigenziale; solo in via residuale ed eccezionale, e con atto adeguatamente motivato, il RPCT può coincidere con un consigliere dell’ente, purché privo di deleghe gestionali.
Lo stesso Comunicato, come ribadito nel parere del 2026, esclude espressamente le figure del Presidente, del Consigliere segretario e del Consigliere tesoriere e precisa che, laddove possibile, deve essere evitata anche la nomina del Vicepresidente. Tale indicazione è motivata dal rilievo delle funzioni vicarie proprie del Vicepresidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, può essere chiamato ad assumere funzioni di rappresentanza e di gestione attiva dell’ente.
ANAC sottolinea che tale circostanza può compromettere l’autonomia valutativa del RPCT, chiamato a svolgere attività di vigilanza e controllo anche nei confronti dell’organo di indirizzo di cui egli stesso fa parte.
Considerazioni su deleghe gestionali e requisiti dimensionali
Un profilo centrale del parere riguarda il superamento di una valutazione meramente formale delle incompatibilità.
Secondo ANAC, la compatibilità del ruolo di RPCT non può essere apprezzata esclusivamente sulla base della qualifica rivestita, ma deve essere valutata alla luce delle deleghe gestionali effettivamente attribuite e di quelle potenzialmente conferibili nel corso del mandato.
L’Autorità riconosce che negli Ordini professionali, specie di piccole dimensioni, la limitata disponibilità di risorse umane può rendere complessa una netta separazione dei ruoli. In tali ipotesi, la scelta del RPCT resta rimessa all’autonoma determinazione dell’organo di indirizzo, ma assume carattere residuale ed eccezionale e richiede una motivazione particolarmente puntuale, soprattutto quando si discosta dalle indicazioni fornite da ANAC.
Il parere richiama inoltre la necessità, nei casi in cui non sia possibile assicurare una piena differenziazione delle funzioni, di adottare misure organizzative idonee a preservare l’imparzialità e l’oggettività dei controlli, così da evitare che la concentrazione di ruoli e poteri possa incidere sull’effettività del sistema di prevenzione della corruzione.
Nel complesso, il parere del 28 gennaio 2026 conferma un orientamento improntato a equilibrio, che tiene conto delle specificità dimensionali e organizzative degli Ordini professionali, ma ribadisce con chiarezza che il ruolo del Vicepresidente presenta profili strutturali di criticità rispetto all’assunzione dell’incarico di RPCT, imponendo una valutazione particolarmente rigorosa e una motivazione rafforzata in ogni ipotesi derogatoria.
