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Accesso agli atti e fondazioni di diritto privato: il TAR conferma la sottoposizione alla L. 241/90

Con sentenza n. 122, pubblicata il 25 febbraio 2023, il Tar Marche, Sez. I, conferma l’obbligo in capo ad una fondazione di diritto privato di concedere l’accesso documentale ai sensi della L. 241/1990, poiché svolgente attività di pubblico interesse.
La pronuncia fa seguito all’impugnativa del diniego, opposto dalla Fondazione, ad una richiesta di accesso agli atti avente ad oggetto una procedura selettiva finalizzata ad individuare il Direttore Artistico della Fondazione, presentata da un partecipante risultato non vincitore.
Il Tar delle Marche, parzialmente accogliendo la richiesta, ha chiarito che:

  • l’art. 23 della Legge n. 241/1990 stabilisce che il diritto di accesso agli atti può esercitarsi nei confronti “delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”.  A tale ultimo riguardo rileva che la Fondazione eroga un servizio pubblico di produzione e offerta culturale e che la sua istituzione è stata promossa dalla Regione, che assume pertanto la qualifica di socio fondatore e concorre alla costituzione del relativo patrimonio;
  • nella fattispecie in esame l’acquisizione dei documenti richiesti assume, per certi aspetti, carattere meramente esplorativo ex art. 24, co. 3 L. 241/1990 poiché eccede l’effettiva esigenza conoscitiva esposta dal richiedente. Difatti, nel corso del giudizio, la Fondazione ha depositato parte dei documenti richiesti, quale ad esempio, il verbale della Commissione esaminatrice dal quale si evince che la ricorrente era prima in graduatoria nonché l’unica candidata ad aver superato la soglia minima del punteggio, con conseguente irrilevanza della richiesta di accesso alle domande degli altri candidati giudicati non idonei;
  • l’esigenza conoscitiva della richiedente in merito alla mancata nomina è stata soddisfatta attraverso le deduzioni difensive della Fondazione resistente che ha chiarito altresì che, una delle ragioni della mancata nomina è ravvisabile nella possibilità di revoca della procedura e indizione di una nuova; decisione, tuttavia, non ancora assunta visto il commissariamento della Fondazione e conseguente attribuzione del potere di decisione in capo al nuovo Consiglio di Amministrazione.

Alla luce delle argomentazioni svolte, il TAR Marche, pur dichiarando il ricorso parzialmente improcedibile per carenza di interesse, ha affermato e chiarito un importante ed interessante principio, ovvero la sottoposizione delle Fondazioni di diritto privato al regime di trasparenza di cui alla L. 241/90 in forza del pubblico interesse che perseguono.

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