Accesso civico generalizzato e soddisfazione dell’interesse pubblico generalizzato
Con la recente pronuncia n. 1056 del 17 luglio u.s., il T.A.R. Veneto ha ribadito il concetto di “funzionalizzazione” dell’accesso civico generalizzato e ha disposto che la richiesta di ostensione di documenti a seguito di richiesta ex art. 5, co. 2 del Decreto Trasparenza può essere accolta esclusivamente per i documenti che abbiano un interesse pubblico; il T.A.R. specificatamente ha ritenuto che l’accesso generalizzato può essere invocato soltanto per i documenti che “rivestano anche un effettivo interesse “pubblico”, inteso come interesse della collettività ad averne conoscenza, non trovando invece applicazione tutte le volte in cui si tratti di documenti aventi rilievo esclusivamente in relazione alla tutela della situazione giuridica specifica del soggetto richiedente”.
L’orientamento non è di lieve importanza, posto che questa interpretazione rappresenta un limite al diritto di chiunque di richiedere qualsivoglia tipologia di documento o dato ulteriore rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria e costituisce un criterio guida essenziale esportabile nei regolamenti di gestione degli accessi e quindi utile, sotto il profilo interpretativo, alla pubbliche amministrazioni ed enti destinatari delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato. La presenza di un effettivo interesse pubblico, infatti, funge da discrimen tra le richieste avanzabili ex L. 241/1990 e quelle avanzabili ex art. 5 D.lgs. 33/2013.