Accesso generalizzato e procedure di selezione: legittimo il rigetto in ragione della tutela dei dati personali
Il Garante privacy, a seguito di richiesta di parere ex art. 5, co. 7 del d. lgs. n. 33/2013 da parte del RPCT di un Comune, ne ha confermato l’operato ritenendo legittimo il rigetto di due istanze di accesso civico aventi ad oggetto i cv e l’elenco delle domande presentate per procedure di selezione per alcune cariche istituzionali; il Garante, infatti, ha ritenuto che fosse prevalente la tutela dei dati personali dei controinteressati ai sensi dell’art. 5bis, co. 2, lett. a), D.lgs. 33/2013.
L’Autorità, dopo un veloce richiamo all’obbligo di pubblicazione concernenti dati e informazioni sui soggetti titolari di incarichi di vertice, richiama il principio disposto dall’art. 5, co. 2. D.lgs. 33/2013 secondo cui “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” e sancisce la legittimità del rifiuto nel caso in cui l’accesso arrechi un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.
Rispetto alla richiesta di accesso civico all’elenco dei partecipanti e ai cv di coloro che hanno presentato la candidatura ma non sono stati selezionati, l’Autorità rileva che non sussistono ai sensi del Decreto Trasparenza obblighi di pubblicità dei dati personali dei singoli partecipanti a una selezione pubblica.
Secondo il Garante privacy, infatti, la conoscenza della partecipazione a una selezione pubblica e quindi la connessa volontà di voler cambiare lavoro, può determinare conseguenze sul piano relazionale e professionale dei controinteressati che non hanno superato la selezione; altresì, l’ostensione dei cv può consentire l’accesso a numerosi dati personali determinando un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale, generando quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), D. lgs. 33/2013.
Il Garante, infine, ha chiarito che il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di limitazione della finalità ai sensi del quale i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, nonché nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati ovvero adeguati, pertinenti e limitati alle finalità del trattamento.
In esito a quanto sopra ed in conformità ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico, l’Autorità ha ritenuto conforme alla normativa vigente il rigetto dell’amministrazione alla richiesta di accesso civico all’elenco dei partecipanti e ai cv di coloro non selezionati, impendendo altresì l’accesso civico parziale (art. 5-bis, co. 4, D. lgs. 33/2013), poiché fornendo la copia dei documenti con dati oscurati si consentirebbe comunque l’identificazione dei controinteressati.
Il Garante privacy da ultimo ha ribadito che è fatta salva la possibilità per l’istante di accedere ai dati e documenti richiesti attraverso il diverso istituto dell’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990, dimostrando di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.