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Amministrazione Trasparente e iperlink ex art. 9: limiti, responsabilità e rapporto con il web scraping secondo ANAC

Con il parere del 10 febbraio 2026, ANAC interviene sulle corrette modalità di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, soffermandosi sulla legittimità dell’uso dei collegamenti ipertestuali, sulle responsabilità dell’ente e sulla compatibilità con le misure di contrasto al web scraping. Il contributo sintetizza gli orientamenti dell’Autorità e propone indicazioni operative di diretto interesse per RPCT, responsabili della trasparenza e strutture chiamate a garantire qualità, accessibilità e governance del dato pubblico.

Validità della “pubblicazione per rinvio”
Il parere trae origine da una richiesta volta a chiarire se e a quali condizioni l’obbligo di pubblicazione previsto dal d.lgs. 33/2013 possa essere assolto non mediante caricamento diretto del documento nella sezione “Amministrazione Trasparente” (AT), ma attraverso un collegamento ipertestuale ad altra sezione o ad altro sito. Il tema di fondo è la validità del modello della “pubblicazione per rinvio”: se cioè il link possa considerarsi modalità pienamente equipollente alla pubblicazione diretta, senza compromettere i principi di trasparenza, qualità del dato, responsabilità amministrativa e accessibilità totale. In termini più analitici, è stato chiesto ad ANAC di chiarire:

  1. Validità e responsabilità della pubblicazione tramite link, ovvero se un documento accessibile dalla sezione “Amministrazione Trasparente” tramite collegamento ipertestuale – soprattutto quando collocato su piattaforme o siti diversi dal portale istituzionale – sia idoneo ad assolvere l’obbligo di pubblicazione e quali garanzie debbano essere assicurate in termini di certezza della provenienza, integrità e immodificabilità del contenuto, piena responsabilità dell’amministrazione;
  2. Rispetto dei tempi di pubblicazione e delle regole di conservazione, ovvero se sia possibile limitare o vietare l’uso dei link nella sezione AT e, soprattutto, come garantire – in caso di pubblicazione mediante rinvio – il rispetto dei periodi obbligatori di pubblicazione, delle regole sul massimario di conservazione e scarto, delle tempistiche di aggiornamento previste dalla normativa sulla trasparenza;
  3. Ambito oggettivo del rinvio: solo sito istituzionale o anche portali esterni, ovvero se il riferimento dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013 al “sito” debba intendersi limitato al portale istituzionale dell’ente oppure possa estendersi anche a sezioni tematiche, banche dati dedicate, portali di altri enti o domini differenti e, in tali ipotesi, quali cautele siano necessarie per garantire unicità, integrità e conformità all’originale dei documenti;
  4. Trasparenza e web scraping, ovvero come coordinare l’obbligo di pubblicazione in formato aperto e pienamente accessibile – comprensivo della possibilità di indicizzazione e ricerca sistematica – con le strategie di prevenzione del web scraping non autorizzato richiamate dal Garante privacy nel Provvedimento n. 329/2024, e se siano ammissibili soluzioni tecniche idonee a limitare l’estrazione massiva dei dati.

Il parere ANAC: iperlink legittimo e responsabilità dell’ente
Nel parere del 10 febbraio 2026 ANAC fornisce indicazioni chiare e sistematiche, come di seguito indicate.

  • Il collegamento ipertestuale è modalità legittima di pubblicazioneAi sensi dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui dati e documenti sono già presenti, anche al fine di evitare duplicazioni. È ammesso anche il rinvio a siti web diversi da quello istituzionale, purché siano rispettati i requisiti di qualità del dato di cui all’art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità all’originale, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. Il link, dunque, è strumento tecnico di adempimento e non forma attenuata di pubblicazione. Tuttavia, la responsabilità resta integralmente in capo all’amministrazione: l’ente deve verificare stabilità, correttezza e qualità dei contenuti cui rinvia.
  • Accessibilità diretta: nessuna operazione aggiuntiva per l’utenteRichiamando l’Allegato B) al d.lgs. 33/2013, ANAC ribadisce un principio fondamentale: l’utente deve poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione AT senza dover effettuare operazioni ulteriori .Ne consegue che il collegamento deve essere diretto e puntuale, non sono ammissibili autenticazioni, registrazioni o passaggi intermedi, il percorso di accesso deve essere semplice, immediato e pienamente fruibile. La trasparenza digitale, infatti, non tollera ostacoli tecnici che ne svuotino la funzione conoscitiva.
  • Web scraping e indicizzazione: non sono ammesse barriere tecnicheParticolarmente rilevante è il chiarimento sul rapporto tra trasparenza e misure di contrasto al web scraping. ANAC afferma che, alla luce degli artt. 7, 7-bis e 9 del d.lgs. 33/2013 non è possibile introdurre soluzioni tecniche che impediscano la ricerca all’interno della sezione AT, non è consentito ostacolare l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca, non sono ammissibili sistemi volti a impedire attività di ricerca sistematica sui siti, anche tramite strumenti automatizzati. Il principio di accessibilità totale e di pubblicazione in formato aperto non può essere compresso mediante filtri o barriere tecniche. L’Autorità richiama, inoltre, il Provvedimento del Garante privacy n. 329 del 20 maggio 2024, che fa espressamente salvi gli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza. La tutela dei dati personali -come indicato dall’Autorità- deve essere garantita “a monte”, attraverso la corretta selezione dei dati da pubblicare, l’oscuramento di quelli eccedenti o non pertinenti, il rigoroso rispetto dei principi di minimizzazione, proporzionalità e limitazione delle finalità. Il link non può diventare uno strumento per limitare surrettiziamente l’accessibilità dei contenuti.
  • Il richiamo al PNA 2025Nella parte finale del parere, ANAC rinvia alla parte speciale “Trasparenza – analisi criticità Sezione AT” del PNA 2025 (Delibera n. 19 del 28 gennaio 2026), che dedica specifica attenzione all’accessibilità, alla struttura e al monitoraggio della sezione “Amministrazione Trasparente”.

Spunti operativi per RPCT e responsabili della trasparenza
Il parere ANAC chiarisce che l’utilizzo del collegamento ipertestuale nella sezione “Amministrazione Trasparente” non costituisce una modalità semplificata o attenuata di adempimento, ma una forma pienamente equipollente alla pubblicazione diretta, con conseguente permanenza della responsabilità in capo all’ente. Ne deriva l’esigenza di un presidio organizzativo consapevole e strutturato.

  1. In primo luogo, appare opportuno procedere a una ricognizione sistematica dei collegamenti presenti nella sezione AT, verificandone nel tempo stabilità, correttezza, coerenza rispetto al contenuto richiamato e aggiornamento in relazione ai termini di pubblicazione previsti dalla normativa. La verifica dovrebbe essere periodica e tracciabile, così da dimostrare l’effettivo controllo sull’adempimento.
  2. In secondo luogo, l’utilizzo dei link dovrebbe essere disciplinato mediante regole interne chiare, che individuino criteri di scelta tra pubblicazione diretta e rinvio, modalità di verifica preventiva dei siti esterni e responsabilità degli uffici competenti. La “pubblicazione per rinvio” deve infatti inserirsi in un quadro organizzativo formalizzato e non essere rimessa a prassi occasionali.
  3. Sul piano tecnico, occorre garantire che la sezione “Amministrazione Trasparente” resti pienamente accessibile e indicizzabile, evitando soluzioni che ostacolino la ricerca interna o l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Le esigenze di sicurezza informatica o di contenimento del web scraping non possono tradursi in barriere incompatibili con il principio di accessibilità totale sancito dal d.lgs. 33/2013.
  4. La tutela dei dati personali deve, pertanto, essere assicurata nella fase antecedente alla pubblicazione, attraverso un’attenta selezione delle informazioni, l’oscuramento dei dati eccedenti e il rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità, anche in coordinamento con il RPD/DPO nei casi più delicati.
  5. Infine, la gestione della sezione AT e il monitoraggio dei collegamenti ipertestuali dovrebbero essere ricondotti espressamente tra le misure organizzative di prevenzione del rischio corruttivo, in coerenza con il PNA 2025. La trasparenza digitale, infatti, non rappresenta un adempimento meramente formale, ma un presidio strutturale di accountability e di corretta governance del dato pubblico.
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