ANAC conferma il termine del pagamento di 30 giorni per le PPAA
Con il Parere n. 4/2024 l’Anac, a seguito di una richiesta di parere sulla disciplina dei termini di pagamento, ha precisato che le norme che prevedono il termine di 30 giorni per il pagamento del corrispettivo sono imperative e non possono essere derogate dalla lex specialis di gara che preveda termini superiori.
Ricorda l’Autorità che il D.lgs. 231/2002 ha recepito all’interno dell’ordinamento italiano la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, contrastando l’abuso della libertà contrattuale in danno al creditore; entrambi gli atti contengono norme imperative atte a riequilibrare le disuguaglianze tra le parti contrattuali, applicabili anche alla PA, non derogabili mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi con la presentazione di un’offerta in una gara pubblica di appalto.
In particolare, ANAC ha fornito i seguenti chiarimenti:
- l’art. 4 D.lgs. 231/2002 prevede che il pagamento delle fatture avvenga entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento, dalla data di ricevimento della merce o dalla data di prestazione dei servizi e che tale termine può essere superiore a seguito di pattuizione tra le parti purché non sia gravemente sfavorevole per il creditore;
- l’art. 113bis D.lgs. 50/2016 prevede, per i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, una proroga solo nella misura massima di 60 giorni giustificata dalla particolare natura del contratto e con approvazione per iscritto della clausola contrattuale;
- la ratio delle norme è volta alla tutela dell’operatore economico e alla limitazione dell’autonomia contrattuale della stazione appaltante e della derogabilità dei termini di pagamento;
- è fatto divieto alle SA di inserire nei bandi di gara clausole che prevedono il pagamento entro un termine superiore a quello ex art. 4 D.lgs. 231/2000, deroga ammessa solamente a seguito di negoziazione tra le parti interessate;
- la disposizione normativa dell’art. 113 bis a ha carattere inderogabile e da ciò deriva il potere di eterointegrazione della norma che trova applicazione anche nel caso in cui la lex specialis di gara preveda clausole difformi che dovranno essere sostituite di diritto ex art. 1339 c.c.
Alla luce di quanto indicato, ANAC, in riferimento alla fattispecie in oggetto, ha ritenuto illegittima la clausola del contratto che prevedeva il termine di pagamento delle fatture a 120 giorni in violazione dell’art. 4 D.lgs. 231/2000, con conseguente eterointegrazione dalla normativa di riferimento, ovvero intendendo i “centoventi giorni” di pagamento quale “trenta giorni” ai sensi dell’art. 113bis D.lgs. 50/2016; eterointegrazione applicabile ai sensi dell’art. 1339 c.c. anche al contratto, la cui clausola sui tempi di pagamento non poteva essere apposta in violazione di una norma imperativa.