ANAC: Misure discriminatorie verso il RPCT: adozione del provvedimento ex art. 1, co. 7, L. 190/2012 e conferma dell’ incompatibilità incarico di RUP al RPCT
Con Delibera n. 292 del 20 giugno 2023 ANAC, a seguito di segnalazione di misure discriminatorie verso un RPCT di una società controllata, consistenti nell’adozione di un provvedimento disciplinare a seguito del rifiuto dello stesso RPCT di assumere l’incarico di RUP, ha evidenziato la sussistenza di correlazione tra le misure adottate verso il RPCT e l’attività da questi svolta in materia di prevenzione della corruzione, con conseguente dichiarazione della natura discriminatoria delle misure adottate.
L’Autorità ha evidenziato che correttamente il RPCT si sia rifiutato dall’assumere l’incarico di RUP posta la sussistente incompatibilità fra i due incarichi, potenzialmente in grado di generare una situazione di concentrazione in capo allo stesso soggetto e per l’effetto ha stabilito l’illegittimità dell’operato dell’Amministratore Unico che, a seguito del ricevimento della comunicazione di astensione da parte del RPCT per potenziale conflitto di interessi, recapitava la lettera con contestazione di addebito disciplinare, in luogo di una pronuncia per iscritto sulla situazione ostativa al conferimento dell’incarico di RUP, come anche prescritto dal Codice di comportamento della controllata.
Nel merito l’Autorità, richiamando il PNA 2022, all. 3, par. 2.3, ha chiarito che Il RPCT non dovrebbe svolgere le funzioni di RUP negli appalti e nelle concessioni al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, tra lo svolgimento delle funzioni di prevenzione della corruzione e le attività svolte in un settore particolarmente esposto al rischio corruttivo, come quello che attiene alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture.
Inoltre l’Anac richiamando le linee guida n. 3, par. 5.1 lett. u), adottate con delibera n. 1096/2016, chiarisce che il RUP raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il RPCT in relazione all’adempimento degli obblighi prescritti dall’art. 1, comma 32, L. n. 190/2012; conseguentemente il RUP, svolgendo anche l’incarico di RPCT, è tenuto da un lato a verificare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 33/2013 e dall’altro alla raccolta dei dati oggetto di verifica, pertanto potrebbe verificarsi un’ indebita commistione del profilo del controllore con quello del controllato.
L’Autorità ha evidenziato altresì che l’inconferibilità dell’incarico di RUP al RPCT è stata rappresentata anche dal RPCT della Regione Autonoma in qualità di ente controllante, il quale ha aggiunto altresì che è da escludere l’eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell’OIV, dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione, al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato.
Per tutto quanto sopra, ANAC ha concluso per la natura discriminatoria delle misure adottate nei confronti del RPCT e la necessità dell’adozione del provvedimento previsto dall’art. 1 co. 7, ultimo periodo, della l. 190/2012, sussistendone i presupposti.