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Aziende Speciali di farmacie: applicabilità degli obblighi di trasparenza

Con Delibera n. 359 del 20 luglio 2023, ANAC ha adottato un provvedimento d’ordine nei confronti di un’Azienda Speciale delle farmacie per mancata pubblicazione di dati a pubblicazione obbligatoria quali il contratto del direttore generale, i compensi, gli incarichi affidati nel 2020, l’ammontare degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica e i dati sulla dotazione organica.

ANAC, il cui provvedimento d’ordine giunge a valle di una situazione di persistente inadempienza dell’Azienda Speciale, ha ritenuto l’applicabilità del D.lgs. 33/2013 a fronte della qualifica di ente pubblico economico dell’Azienda Speciale.

In particolare, le Aziende Speciali sono considerate enti strumentali all’ente locale per i seguenti motivi:

  • svolgono un servizio pubblico che viene definito dall’ente locale in coerenza di principi di economicità, efficacia ed efficienza
  • sono collegate all’ente locale che esercita su di loro un’incisiva influenza nella scelta dei componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione e dispone il finanziamento maggioritario delle attività.

Detti enti, pur essendo dotati di personalità giuridica e di un proprio statuto, rappresentano delle articolazioni degli enti locali e pertanto presentano la natura di ente pubblico.

Ciò posto, l’ANAC ha chiarito che l’Azienda Speciale delle farmacie, in qualità di ente pubblico economico, è assoggettata al rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza al fine di favorire forme di controllo diffuso, prevenire fenomeni di corruzione e assicurare l’accesso alle informazioni detenute dagli enti pubblici.

 

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