
Contratti di ricerca e borse di ricerca: gli obblighi di trasparenza secondo ANAC
Con parere del 30 aprile u.s. ANAC, a seguito di richiesta sul regime di trasparenza dei dati riferiti alle borse di ricerca, ha fornito chiarimenti e indicazioni sulla pubblicazione -obbligatoria e facoltativa- dei dati afferenti alle borse e ai contratti di ricerca erogati nell’ambito delle università e degli enti pubblici.
Al fine di meglio contestualizzare il proprio parere e considerata la diversità sostanziale tra vari istituti afferenti alla ricerca nelle istituzioni e negli enti, ANAC ha valutato separatamente la fattispecie dei contratti di ricerca dalla fattispecie delle borse di ricerca.
Contratti di ricerca
A seguito della modifica dell’art. 22 della L. 240/2010 ad opera del DL 36/2022, gli assegni di ricerca -inizialmente conferiti con contratti di diritto privato con durata temporanea, assoggettati alla gestione separata INPS e non qualificabili come rapporti di lavoro subordinato- sono stati sostituiti dai contratti di ricerca. Tali contratti di ricerca sono, invece, qualificati come contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che vengono stipulati dall’ente con i soggetti vincitori della selezione concorsuale indetta mediante pubblicazione del bando; in considerazione di queste caratteristiche, i contratti di ricerca richiedono l’applicazione delle norme di trasparenza previste dal D.Lgs. 33/2013, in particolare l’art. 19, che impone alle amministrazioni di pubblicare informazioni sui concorsi, sui criteri di selezione e sui risultati.
Ne discende che i contratti di ricerca, attribuiti a seguito di selezione concorsuale, non possono essere ritenuti collaborazioni occasionali e pertanto richiedono una garanzia di trasparenza che ne allinea la procedura di selezione alle procedure di concorso pubblico, prevedendo la pubblicazione dei bandi, criteri di selezione, e informazioni sui soggetti selezionati.
Borse di ricerca
Le borse di ricerca conferite ex art all’art. 18, comma 5, lett. f) l. n. 240/2010, sono destinate ai laureati come strumento per la promozione ed il sostegno della formazione post-universitaria, mediante la partecipazione a gruppi o progetti di ricerca per un periodo non superiore ai dodici mesi.
Nonostante la selezione possa avvenire attraverso una procedura comparativa, la borsa di ricerca non è considerata un contratto di lavoro, ma una forma di collaborazione esterna finalizzata alla formazione post-universitaria, definita con un contratto di borsa nel quale sono regolamentati i termini della collaborazione; a tale soluzione di giunge anche considerando il regime fiscale che prevede per le borse di ricerca l’esenzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (cfr. art. 6, co. 6 bis L. 398/1989). A fronte di questa ricostruzione, i titolari di borse di ricerca sono assimilabili a collaboratori esterni con conseguente applicazione dell’art. 15 D.lgs. 33/2013 relativamente agli obblighi di trasparenza. Nello specifico le borse di ricerca -diversamente dai contratti di ricerca- non soggiacciono al regime di trasparenza ex art. 19 del D.Lgs. 33/2013 poiché la selezione dei collaboratori esterni non è assimilabile ad una procedura di reclutamento del personale in quanto ad essa non consegue l’istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.
Ciò non preclude – aggiunge ANAC- che in una logica di implementazione della trasparenza, i dati relativi alle selezioni dei borsisti possano essere pubblicati come “dati ulteriori” in base all’art. 7-bis D.Lgs. 33/2013, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Tale indicazione viene confortata dalla circostanza che gli enti di ricerca individuano i beneficiari delle borse mediante selezioni pubbliche basate sulla valutazione dei titoli e su un eventuale colloquio di fatto ponendo in essere un procedimento selettivo, su cui peraltro è possibile esperire l’accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2 D.Lgs. 33/2013.
Il parere rafforza la distinzione tra contratti e borse di ricerca, trattando in modo differente la trasparenza applicabile a ciascuno: i contratti di ricerca, configurandosi come veri e propri contratti di lavoro subordinato, sono soggetti a rigorose normative di trasparenza tipica delle procedure concorsuali; le borse di ricerca, invece, non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato e i borsisti sono soggetti al regime di trasparenza previsto per i collaboratori e consulenti esterni, pur riconoscendo la possibilità di accesso civico generalizzato alle procedure di selezione che li hanno individuati.
In esito al parere e con l’obiettivo di incrementare la trasparenza, ANAC invia gli enti e le università a rendere conoscibili anche i dati di selezione relativi alle borse di ricerca (mediante la pubblicazione quali “dati ulteriori”), ritenendo che tale maggiore trasparenza possa aumentare fiducia nelle istituzioni che garantire un accesso più equo alle opportunità di ricerca.
Il parere reso viene anche chiarito in una recente FAQ di ANAC (cfr. FAQ ANAC Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, d.lgs. 33/2013).