Dati reddituali dei dirigenti e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente – Ultime indicazioni di ANAC
Con atto del Presidente del 12 ottobre u.s., ANAC è intervenuta nuovamente sulla pubblicazione dei dati reddituali dei dirigenti a seguito di un quesito posto dal Direttore Generale di una società pubblica.
La questione all’attenzione dell’Autorità, muovendo dalla generale portata dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 che prevede obblighi di pubblicazione sia per i titolari di incarichi politici, sia di amministrazione o di governo e sia di incarichi dirigenziali, si sofferma sui dati reddituali da pubblicare relativamente alle posizioni dirigenziali tenuto conto sia del disposto normativo sia dell’impatto della sentenza della Corte costituzionale del 21 febbraio 2019 n. 20.
Tale pronuncia, dando seguito alla contestazione posta dai Dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali e ritenendo che la norma dell’ art. 14 D.Lgs. 33/2013 ometta di graduare gli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati reddituali di cui alla lett. f) anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, co. 3 e 4, del D.lgs. 165/2001.
ANAC, pertanto, con l’atto del 12 ottobre in commento si è riportata e ribadisce integralmente le previsioni già espresse nella propria delibera 586/2019 con cui -a valle della pronuncia della Consulta- aveva fornito indicazioni in merito all’applicazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 alla categoria dei dirigenti.
Nello specifico, la delibera 586 aveva precisato a quali dirigenti si applica la pubblicazione dei dati reddituali, ritenendo che:
- gli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali si applicano ai titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale;
- le amministrazioni a cui si applica la disposizione sono quelle di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, come previsto dalla delibera dell’Autorità 241/2017;
- al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte costituzionale, è indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l’art. 19, co. 3 e 4, del D.lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo (quale esemplificativamente il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, oppure l’organigramma) quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell’art. 19, co. 3 e 4; resta inteso che tale atto debba essere pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Atti generali” e collegato con un link alla sottosezione di “Amministrazione Trasparente” relativa ai dirigenti;
Nella stessa delibera n. 586, inoltre, ANAC ha precisato che gli obblighi di pubblicazioni relativi ai dati reddituali non si applicano ai responsabili/capi degli Uffici di diretta collaborazione, né ai dirigenti generali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, né ai titolari di incarichi dirigenziali nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, né ai dirigenti scolastici.
Infine, sempre nel provvedimento del 2019, specifiche indicazioni, invece, venivano fornite per:
- i dirigenti all’interno degli Uffici di diretta collaborazione: potrebbe essere necessario distinguere, in base all’organigramma, tra dirigenti “apicali”, cioè posti al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali (generali e non), e dirigenti di seconda fascia o equiparati. Per i primi, è da ritenersi obbligatoria la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) a f), mentre per i secondi deve applicarsi solo l’art. 14, co. 1 lett. da a) ad e)
- titolari di posizioni organizzative di livello dirigenziale: solo qualora detti soggetti svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” e assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non, trovano applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad f). Diversamente, qualora tali criteri di complessità non si rinvengano, resta esclusa l’applicazione della sola lett. f).
A chiusura dell’atto del 12 ottobre e in esito al riepilogo sulla gestione dei dati reddituali dei dirigenti, ANAC ribadisce come le disposizioni dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, sono tuttora oggetto di revisione da parte del legislatore e che nonostante i molteplici rinvii normativi cominciati con il Decreto c.d. “milleproroghe” n. 162/2019 ad oggi non siamo ancora in possesso di una regolamentazione chiara, univoca e definitiva.