
Dati reddituali dei dirigenti pubblici: obbligo di comunicazione e obbligo di pubblicazione
Con sentenza n. 267 dello scorso 15 gennaio, il Consiglio di Stato ha posto fine ad una reiterata disputa circa l’obbligo di comunicazione da parte dei dirigenti pubblici dei propri dati reddituali e patrimoniali all’Amministrazione di appartenenza.
Il Consiglio di Stato, ripercorrendo ed applicando la sentenza di Corte Costituzionale n. 20/2019, ha confermato l’obbligo per tutti i dirigenti pubblici di comunicare annualmente i dati patrimoniali e reddituali ai sensi dell’art. 14, co. 1, D.lgs. 33/2013 in quanto tale comunicazione è funzionale “allo scopo principale perseguito dalla norma che impone gli obblighi dichiarativi e di pubblicazione, ossia (…) il contrasto alla corruzione nell’ambito della pubblica amministrazione”. Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito la netta distinzione tra “obblighi di comunicazione” e “obblighi di pubblicazione” dei dati reddituali e patrimoniali rappresentando che l’obbligo di comunicazione rimane efficace e legittimo, anche in considerazione del disposto dell’art. 13, co. 3 del DPR 62/2013, mentre l’obbligo di pubblicazione disciplinato dall’art. 14, co. 1-bis D.lgs. 33/2013 non è più in vigore per i dirigenti diversi da quelli apicali (cfr. art. 19, co 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001) in quanto dichiarato incostituzionale dalla Consulta.
A riguardo si rammenta che la Corte Costituzionale aveva affrontato la questione dell’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti dichiarando l’illegittimità costituzionale del co. 1-bis dell’art. 14 D.lgs. 33/2013 nella parte in cui estendeva l’obbligo a tutti i dirigenti pubblici; secondo la Corte, infatti, tale obbligo violava il principio di proporzionalità non consentendo un equo bilanciamento tra il diritto alla privacy e le esigenze di trasparenza e conseguentemente aveva concluso per circoscriverne l’applicabilità ai soli dirigenti apicali come definiti dall’art. 19, commi 3 e 4, D.lgs. 165/2001 e non genericamente a tutti i dirigenti.
Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento ha ritenuto e chiarito i seguenti punti essenziali:
- resta valido ed efficace l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali quale si ricava dall’art. 14, co.1, del D.Lgs. n. 33/2013, in via del tutto autonoma dall’art. 14,co, 1-bis del medesimo decreto (dichiarato costituzionalmente illegittimo), e dall’art. 13, co. 3, del Regolamento di cui al D.P.R. 62/2013 (anche richiamato dall’art. 1,co. 7, lett. a), del D.L.162/2019 come convertito dalla L. 8/2020 il quale ha stabilito che resta fermo “per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l’obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali” di cui al citato art. 13, co, 3, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- la comunicazione su dati reddituali e patrimoniali deve essere presentata non solo all’atto della assunzione ma va rinnovata di anno in anno;
- la richiesta di includere nella dichiarazione anche i redditi percepiti da altre amministrazioni o da privati non viola il principio di proporzionalità, posto che la conoscenza della provenienza dei redditi è funzionale allo scopo perseguito dalla norma ovvero alla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione che giustifica l’adozione di misure che possano limitare la riservatezza dei dati;
- la detenzione da parte dell’Amministrazione dei dati patrimoniali e reddituali comunicati dai dirigenti non equivale alla pubblicazione, neanche nel caso in cui venisse utilizzato lo strumento dell’accesso civico considerate le limitazioni all’accesso civico disposte dallo stesso D.Lgs. 33/2013;
- la conferma dell’applicabilità degli obblighi di comunicazione dei dati a tutti i titolari di incarichi dirigenziali non comporta una lesione del diritto alla riservatezza e della protezione dei dati particolari poiché tali esigenze sono contemperate attraverso l’adozione di misure di sicurezza, nel trattamento delle informazioni, idonee a garantire un equo bilanciamento tra gli interessi contrapposti.
L’orientamento del Consiglio di Stato si inserisce nel contesto dell’attuazione della trasparenza e della lotta alla corruzione ribadendo l’importanza di assicurare la correttezza dell’agere amministrativo e della protezione dell’interesse pubblico.