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Dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità: tempistica per il rilascio e efficacia del conferimento dell’incarico

Con atto del Presidente n. 992/2023 ANAC -a seguito della richiesta di parere di un comandante della polizia locale- ha confermato che la dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità costituisce condizione di efficacia ai fini del conferimento dell’incarico presso le PPAA, enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico e che pertanto deve essere rilasciata tempestivamente ovvero precedentemente all’assunzione dell’incarico.

L’ANAC in particolare ha evidenziato che l’esercizio della carica da parte del soggetto che non abbia rilasciato la dichiarazione configura una situazione illegittima e rende la nomina priva di efficacia con conseguente paralisi della situazione in essere, risolvibile o con la revoca della nomina o con una dichiarazione tardiva. Inoltre, ha altresì precisato che la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità resa posteriormente al conferimento dell’incarico, ha l’effetto di rendere la nomina efficace a partire dalla data della dichiarazione tardiva e non ab initio.

Con il medesimo atto l’autorità ha colto l’occasione per ribadire -in conformità a quanto stabilito nel PNA 2019- la necessità di individuare all’interno della propria programmazione triennale di anticorruzione e trasparenza una specifica procedura per il conferimento degli incarichi idonea a garantire:

  • l’ acquisizione preventiva della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del destinatario dell’incarico;
  • la verifica da parte della PPAA delle dichiarazioni ricevute, tenendo conto degli incarichi risultanti dal cv allegato alla dichiarazione e dei fatti notori acquisiti;
  • il conferimento dell’incarico solo in caso di esito positivo della verifica sulle dichiarazioni ricevute;
  • la pubblicazione -nella sezione Amministrazione Trasparente dell’ente- dell’atto di conferimento dell’incarico e della contestuale dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi degli artt. 14 e 20 D.lgs. 33/2013.

ANAC ha infine confermato che la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità deve essere resa annualmente e che entrambe le dichiarazioni (ovvero assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità) devono essere rinnovate al verificarsi di eventi rilevanti (ad esempio una sentenza di condanna ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/2013), senza con ciò sollevare l’amministrazione dal dovere di operare tutte le verifiche necessarie.

Tali dichiarazioni, infatti, confermano l’onere collaborativo e di trasparenza che il legislatore ha imposto nei confronti del destinatario della nomina.

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