Differimento del diritto di accesso oltre il termine del procedimento disciplinare in caso di possibile pregiudizio all’incolpato
Con sentenza n. 2345 del 31 luglio u.s., il TAR Lombardia è tornato sulla sensibile tematica dell’accesso agli atti nel procedimento disciplinare verso i professionisti iscritti all’albo e ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui l’organo disciplinare di un Ordine territoriale aveva differito il diritto di accesso fino alla conclusione del procedimento di impugnazione davanti all’Ordine di livello nazionale. Il TAR ha confermato la correttezza del differimento sia relativamente al lasso temporale utile allo svolgimento del procedimento davanti al consiglio di disciplina territoriale, sia relativamente al lasso temporale successivamente necessario per celebrare il procedimento di impugnazione.
La sentenza, originata dal ricorso proposto dal segnalante/richiedente l’accesso, ha il pregio di fornire una sintesi dei presupposti legittimanti l’accesso ma ancor più ha il pregio di chiarire che l’applicazione del differimento (cfr. co. 4 dell’art. 24) può essere correlata al “bilanciamento di interessi” e, per l’effetto, può essere motivata dall’esigenza di evitare un pregiudizio all’incolpato la cui responsabilità disciplinare, in pendenza di impugnazione, non è affatto definitiva.
Ed infatti, mentre risulta pacifico che l’esercizio del diritto di accesso verso atti e documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (c.d. “accesso difensivo”) deve essere sempre garantito, non risulta sempre chiaro il presupposto legittimante il differimento dell’accesso, posto che l’istituto del differimento -per come è concepito nel co. 4 dell’art. 24- da una parte sembra costituire un provvedimento di accoglimento della richiesta di accesso, ma dall’altra sembra rappresentare una “fase” che non offre nessuna soddisfazione al richiedente nel breve periodo.
Nel caso di specie l’organo disciplinare, dopo attenta valutazione della fattispecie e soprattutto dell’interesse diretto, concreto, attuale e strumentale espresso dall’istante, ha concluso che:
- l’accoglimento immediato dell’accesso non sarebbe stato di nessun soddisfazione per l’istante, posto che nel mentre il procedimento penale che il medesimo aveva intentato contro il professionista (e che quindi costituiva l’interesse soggettivo qualificato alla richiesta di accesso) era giunto all’archiviazione e che dunque l’interesse difensivo non era più attuale;
- l’accoglimento immediato dell’accesso, al contrario, sarebbe stato di nocumento al professionista in quanto la sanzione disciplinata era stata tempestivamente impugnata e l’impugnazione avrebbe potuto condurre ad una sua revisione (se non addirittura eliminazione).
Il tribunale amministrativo, applicando la tecnica del “bilanciamento”, ha ritenuto che la posizione del professionista incolpato risultasse prevalere in termini di tutela e che tra i due interessi (ostensione degli atti oramai inutile in considerazione della suddetta archiviazione e tutela alla riservatezza degli atti di un giudizio disciplinare potenzialmente riformabile) dovesse essere protetto quello alla riservatezza.
Tale conclusione, sempre secondo il TAR, sarebbe stata ulteriormente avvalorata dalla circostanza che il provvedimento sanzionatorio impugnato non era esecutivo e pertanto a nulla sarebbe valso visionarne gli atti/documenti/fatti che lo avevano determinato.