
Il conferimento dell’incarico di patrocinio legale retribuito all’ex dipendente in quiescenza è legittimo
Premessa
Un Comune ha sottoposto alla Corte dei conti un quesito concernente la possibilità di affidare un incarico di patrocinio legale retribuito a un ex dipendente comunale, già responsabile del servizio legale, collocato in quiescenza e successivamente iscritto all’albo degli avvocati. La questione -incardinata nella generale attività di conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza nelle amministrazioni- investe specificatamente l’applicazione del divieto sancito dall’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 (c.d. spending review), che limita il conferimento di incarichi a soggetti in pensione provenienti dalle amministrazioni pubbliche.
Il principio di diritto
La Sezione ha chiarito che il divieto previsto dalla norma del DL 95/2012 ha carattere tassativo e si riferisce unicamente a:
- incarichi di studio e consulenza
- incarichi dirigenziali o direttivi
- cariche in organi di governo di enti e società pubbliche.
La norma, di stretta interpretazione, non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti.
Da ciò consegue che le prestazioni professionali autonome, come l’attività di patrocinio legale esercitata iure professionis, non rientrano nell’ambito applicativo del divieto.
Conseguenze operative
In esito al principio espresso, l’’amministrazione comunale può legittimamente conferire un incarico legale a un ex dipendente, oggi avvocato, purché:
- l’attività sia circoscritta al patrocinio giudiziale e non si traduca in una consulenza continuativa o interna
- non vi sia coincidenza con funzioni direttive già esercitate in Servizio
- siano rispettati i principi di trasparenza, rotazione e imparzialità nell’affidamento degli incarichi.
Conclusioni
Il Parere n. 178/2025 ribadisce che il divieto di incarichi a ex dipendenti in quiescenza non ha portata generale, ma riguarda soltanto gli incarichi espressamente tipizzati dal legislatore. L’affidamento a un ex dipendente-avvocato di un incarico di patrocinio legale è, quindi, consentito, purché resti nei limiti dell’attività libero-professionale e non si traduca in forme surrettizie di consulenza o di direzione.