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Il Professionista Iscritto All’albo Soggiace Alla Potestà Disciplinare Dell’Ordine Anche Durante La Sospensione

Il professionista iscritto all’albo soggiace alla potestà disciplinare dell’Ordine anche durante la sospensione

Quesito
Una questione che spesso coinvolge gli organi disciplinari degli ordini professionali riguarda il trattamento del professionista già sanzionato con provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione.
Ci si chiede, infatti, se durante tale periodo il professionista sospeso rimanga ancora assoggettato alla potestà disciplinare dell’Ordine, o se, invece, la sospensione comporti una sorta di “esonero temporaneo” da ogni ulteriore responsabilità disciplinare. In altri termini ci si chiede se l’organo disciplinare debba dare seguito a segnalazioni, per nuovi o diversi fatti disciplinari, ricevute durante il periodo di sospensione.
Il dubbio trae origine dalla confusione circa gli effetti determinati dai due diversi provvedimenti sanzionatori, quali la sospensione dall’esercizio della professione (che incide solo sulla possibilità di operare del professionista) e la cancellazione o radiazione dall’albo professionale (che, al contrario, estingue l’iscrizione all’albo).
È quindi necessario chiarire, sul piano normativo, se il professionista seppur sospeso risulti comunque vincolato all’Ordine.

La soluzione: motivi logico-giuridici
La risposta al quesito posto è netta ed univoca: la sospensione di natura disciplinare non fa venir meno l’iscrizione all’albo ma incide unicamente sulla possibilità di esercitare temporaneamente la professione.
Tutte le normative professionali vanno in questa direzione, alcune proprio esplicitando il principio, altre invece offrendo elementi per consolidare questo orientamento. In particolare, dalla lettura delle normative si evidenzia che nonostante la sospensione disciplinare:

  • il vincolo associativo con l’Ordine permane;
  • l’iscritto continua a essere destinatario delle norme deontologiche e disciplinari;
  • l’Ordine conserva la sua potestà punitiva, sia per fatti precedenti la sospensione non ancora esaminati, sia per eventuali nuovi comportamenti scorretti durante tale periodo.

La sospensione quindi non estingue il rapporto ordinistico, ma ne limita gli effetti sul piano dell’attività professionale e l’appartenenza all’Ordine -pur in presenza di un periodo di impossibilità all’esercizio- comporta sempre l’accettazione del relativo potere disciplinare.
Quanto appena affermato trova il suo fondamento nelle seguenti norme professionali, indicate per comodità qui di seguito in formato tabellare:

Professione Fonte normativa principale Articoli rilevanti Oggetto
Professioni sanitarie D.P.R. 221/1950; D.Lgs. 233/1946 Artt. 38, 43, 10 co. 2 (DPR); art. 3 co. 1 lett. f (DLgs) Sanzioni disciplinari; sospensione dall’esercizio; potere disciplinare dei Consigli
Avvocati L. 247/2012 (ordinamento forense) Artt. 20 e 50 Sospensione dall’esercizio; permanenza del potere disciplinare per gli iscritti
Commercialisti ed Esperti contabili D.Lgs. 139/2005 Artt. 36 e 39 Potere disciplinare dei Consigli; sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sospensione, radiazione)
Geometri R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 Artt. 3 e 12 Competenze del Collegio; sanzioni disciplinari, inclusa la sospensione
Ingegneri e Architetti R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (ordinamento professionale) Artt. 5, 42, 43 Obbligo di iscrizione all’albo; attribuzioni dei Consigli; sanzioni disciplinari
Notai (a titolo comparativo) L. 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge notarile) Artt. 147–153 Sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione, destituzione

La lettura sistematica degli articoli indicati nella terza colonna fa propendere per le seguenti indicazioni:

  • la sospensione non elimina l’iscrizione all’albo, ma incide solo sull’esercizio;
  • l’appartenenza all’Ordine permane: il professionista continua ad essere vincolato al codice deontologico e sottoposto al potere disciplinare;
  • gli organi disciplinari sono pertanto competenti a valutare, anche durante il periodo di sospensione:
    • fatti pregressi non ancora portati alla loro attenzione
    • comportamenti nuovi.

Conclusioni
La distinzione tra sospensione e cancellazione è decisiva: la prima limita l’esercizio della professione, la seconda elimina lo status di iscritto. Fino a quando il professionista rimane iscritto — anche se sospeso — soggiace integralmente alla potestà disciplinare dell’Ordine di appartenenza. Per gli organi disciplinari, ciò significa che non sussiste alcuna preclusione all’apertura di nuovi procedimenti nei confronti di professionisti sospesi, garantendo così la tutela del decoro e della dignità dell’intera categoria. Gli organi disciplinari possono e devono esercitare la loro potestà anche nei confronti degli iscritti sospesi: la sospensione, infatti, non è uno “scudo” per l’attività disciplinare, ma una misura limitativa della professione. Il principio vale per tutte le professioni ordinistiche:  finché il professionista resta iscritto, resta soggetto al codice deontologico e al controllo dell’Ordine.

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