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Il Viaggio All’esterno Non è Legittimo Impedimento

Il viaggio all’esterno non è legittimo impedimento

Con una recentissima sentenza del 10 settembre u.s., le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono tornate sulla fattispecie del legittimo impedimento a presenziare al dibattimento in un procedimento disciplinare e, ancora una volta, ripercorrendo le indicazioni fornite dal codice di procedura penale e dalla costante giurisprudenza, ne ribadiscono l’applicabilità esclusivamente in situazioni di assoluto impedimento che, peraltro, siano documentate.

In particolare la Corte nel ribadire che il professionista incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza dibattimentale in presenza di una situazione di assoluta impossibilità a comparire  (cfr. art. 420-ter c.p.p) ha escluso che una situazione di mera “difficoltà” possa essere qualificabile come impedimento legittimante il rinvio di udienza; conseguentemente la Corte ha escluso che un viaggio all’estero per “motivi familiari” imprecisati possa giustificare il rinvio del dibattimento e non ha ritenuto che l’acquisto del biglietto aereo, peraltro fatto dopo aver conosciuto la data dell’udienza, possa costituire un motivo utile a richiederne il differimento.

In altri termini, secondo il ragionamento della Corte, l’incolpato avrebbe dovuto dimostrare l’indifferibilità del viaggio all’estero collegandola ad un’oggettiva impossibilità a presenziare, e con questo ha sottolineato che la motivazione per richiedere il differimento dell’udienza non coincide con il fatto-impedimento (acquisto dei biglietti aerei) ma con i suoi presupposti (motivi familiari).

A riguardo si rammenta che la richiesta di legittimo impedimento non produce in automatico un differimento dell’ udienza dibattimentale; al contrario, il legittimo impedimento è una situazione che richiede una valutazione discrezionale del giudice e, pertanto, richiede un’istanza motivata di differimento su cui, con altrettanto provvedimento motivato, il giudice dispone. In caso di accoglimento della richiesta di spostamento di udienza, il giudice disciplinare fissa altra data ed è tenuto a comunicare ritualmente -notifica anche a mezzo pec- la nuova data all’incolpato.

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