Illecito disciplinare: valutazione del danno e/o risarcimento collegato
Con un’interessante sentenza del 26 febbraio u.s., il CNF – Consiglio Nazionale Forense ha ribadito un punto significativo dell’illecito deontologico, ovvero il rapporto tra l’accertamento della sua sussistenza e sussistenza di danno o di risarcimento a questo collegato.
Riprendendo un orientamento già consolidato, il CNF ha evidenziato che l’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento, dovendo lo stesso essere ontologicamente valutato in rapporto al disvalore del comportamento e alla contrarietà ai precetti del codice deontologico della categoria professionale.
Il pregiudizio eventualmente subìto dai terzi coinvolti (che può restare alla stregua di danno o anche risolversi in un risarcimento) è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione ma esclusivamente nella valutazione e determinazione della sanzione; in altri termini la sussistenza di un danno, pregiudizio, risarcimento non è un elemento costitutivo della fattispecie deontologica.
Tale posizione, assolutamente condivisibile, discende dalla stessa ratio del procedimento disciplinare la cui finalità è l’interesse pubblico, ovvero la salvaguardia del “decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge”.
Da quanto sopra si evince che l’illecito disciplinare, una volta accertato sulla base delle circostanze fattuali, non viene meno per assenza di danno o di risarcimento, elementi che possono essere valutati dal giudice disciplinare solo in relazione alla misura della sanzione.