Incarico di Consigliere senza deleghe nel Collegio Regionale dei maestri di sci e incarico di componente del Consiglio comunale: assenza di incompatibilità
Con Atto del Presidente del 24 maggio u.s., ANAC, a seguito di una richiesta di parere, ha fornito nteressanti chiarimenti in merito alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 dei componenti eletti del Consiglio direttivo di un Collegio regionale di maestri di sci.
L’Autorità, in via preliminare, ha ribadito l’obbligo per i consiglieri del collegio di presentare la dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi già all’atto di conferimento, quale condizione di efficacia dell’incarico ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 39/2013. Tali dichiarazioni devono essere verificate dall’organo di indirizzo prima del perfezionamento del conferimento dell’incarico e devono essere rinnovate dai consiglieri con cadenza annuale.
Rispetto, poi, alla specifica richiesta di parere, ANAC ha stabilito:
- l’insussistenza, nel caso di specie, di una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 39/2013 che espressamente dispone il divieto di conferire l’incarico di amministratore dell’ente pubblico a coloro che, nell’anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’ente che conferisce l’incarico. Difatti, nella casistica attenzionata, l’incarico di consigliere del Collegio regionale dei maestri di sci risulta privo di deleghe gestionali dirette e pertanto non è ricompreso nella previsione della previsione normativa citata;
- l’inapplicabilità, alla fattispecie esaminata, dell’art. 7, comma 2, lett. c) D.lgs. 39/2013 ovvero dell’incompatibilità dell’incarico di amministratore di ente pubblico di livello comunale per coloro che nei due anni precedenti sono stati componenti nella giunta o nel consiglio dell’ente che conferisce l’incarico nonché per coloro che sono stati presidenti o amministratori delegati degli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di provincie o comuni della stessa regione; anche tale incompatibilità non è ravvisabile per assenza di deleghe gestionali dirette ai Consiglieri del Collegio regionale, anche se già componenti del Consiglio comunale;
- l’inapplicabilità, alla fattispecie esaminata, dell’incompatibilità di cui all’art. 11, comma 2, lett. b) D.lgs. 39/2013 ovvero tra coloro che ricoprono incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e coloro che ricoprono la carica di componente della giunta di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; anche in questo caso il criterio che determina l’esclusione della situazione di incompatibilità è l’assenza di deleghe gestionali dirette in capo ai Consiglieri.
In esito a quanto sopra l’ANAC, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha rilevato l’assenza di profili di criticità nel cumulo dell’incarico di Consigliere del Collegio regionale dei maestri di sci e di componente del Consiglio comunale stante l’assenza di deleghe gestionali che, pertanto esclude la riconducibilità ai consiglieri di attività amministrative e gestorie ad alto rischio, in conformità alla normativa anticorruzione.