Incompatibilità degli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico: Amministratore Unico e Direttore Tecnico di enti della stessa provincia
Con delibera n. 136 del 13 marzo u.s. Anac, a seguito dell’attività di vigilanza svolta su profili di incompatibilità tra la carica di amministratore unico di una società di rifiuti e l’incarico di direttore tecnico di un’altra società in controllo pubblico esercente l’attività di gestione integrata dei rifiuti nella stessa provincia, ha fornito un interessante chiarimento sull’applicabilità delle previsioni del D.lgs. 39/2013.
Come noto, al fine di preservare l’imparzialità delle funzioni amministrative, l’art. 12, comma 4, D.lgs. 39/2013 detta una specifica disciplina di incompatibilità e dispone che, nell’ambito della stessa regione, i titolari di un incarico quale quello di Amministratore Unico di una società in controllo pubblico non possono svolgere contestualmente incarichi dirigenziali in un’altra società in controllo pubblico.
Riferendosi al caso di specie ANAC, preliminarmente, ha evidenziato la riconducibilità di entrambe le società fra gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 1, lettera c), D.lgs. 39/2013, sussistendo il:
- requisito funzionale: ai sensi degli Statuti di entrambe le società è chiaro che le stesse svolgono attività che comportano la gestione di servizi pubblici, rispettivamente l’impianto e la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale per l’una e la gestione integrata dei rifiuti nella provincia per l’altra;
- requisito di governance: entrambe le società sono partecipate al 100% dal Comune con popolazione superiore a 15mila abitanti.
Rispetto poi alla riconducibilità dell’amministratore unico alla definizione di componente degli organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico, Anac ha evidenziato che la carica di componente di organo di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico rinvia alla definizione di incarichi di amministratore di enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 1, comma 2, lett. l), D.lgs. 39/2013, ricomprendenti anche la figura dell’amministratore unico o altro organo di indirizzo dell’ente.
Sull’incarico di direttore tecnico, l’Autorità ne ha invece evidenziato la non riconducibilità alla definizione di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera j) o k), D.lgs. 39/2013 poiché tale incarico non comporta l’esercizio in via esclusiva di attività amministrative e gestionali; specificamente, infatti, il direttore tecnico propone gli interventi necessari a garantire la migliore gestione ordinaria e straordinaria degli impianti/siti attraverso atti interni sottoposti al vaglio dell’Amministratore Unico per successiva approvazione; pertanto, è solo la determina dell’Amministratore l’unico atto vincolante all’avvio di procedure di gara/affidamento di lavori, servizi e forniture.
Altresì dall’esame puntuale dei contratti, ANAC ha riscontrato che l’incarico di direttore tecnico afferisce a contratti di lavoro formalmente non dirigenziali con esplicito rinvio alla disciplina contenuta nel CCNL, inquadrati come dipendenti (quadri).
In esito a quanto sopra, Anac ritiene inapplicabile l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 4, lett. c), D.lgs. 39/2013 tra i due incarichi, stante la sussistenza di uno solo dei due requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.
L’Autorità ha invitato comunque gli RPCT di entrambe le società ad un attento presidio circa l’osservanza delle misure di prevenzione e di gestione di potenziali conflitti di interesse quale conseguenza di un cumulo di cariche in capo al medesimo soggetto.