Incompatibilità ed inconferibilità dei funzionari pubblici: applicazione soggettiva della norma e gerarchia delle fonti
Con atto del Presidente del 13 settembre u.s., ANAC è tornata sulla disciplina delle incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, ribadendo utili criteri interpretativi ed applicativi.
Sotto il profilo della efficacia della norma, ANAC ha in primo luogo confermato la gerarchia delle fonti e, in merito al rapporto tra normativa regionale e normativa nazionale, ha ribadito la prevalenza della legge nazionale, rappresentata dai decreti Severino, in luogo della legge adottata dalla Regione la cui applicabilità era invece invocata dal Comune richiedente il parere; tale orientamento dell’Autorità risiede ovviamente nel dettato costituzionale ma in particolare, in materia di nomine e designazioni di rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati, la normativa regionale va disapplicata a vantaggio di quella nazionale a fronte di specifica previsione: la norma dell’art. 22, co. 1, del d.lgs. n. 39 statuisce che “le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico”.
Sotto il profilo dell’applicabilità soggettiva, ANAC, riprendendo anche precedenti orientamenti, ha ribadito che la norma del D.Lgs. 39/2013 non si applica ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull’attività di un ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale. Infatti, lo svolgimento di funzioni dirigenziali o gestorie costituisce uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto.
A titolo di mero esempio, ANAC specifica che la disciplina del D.Lgs. 39/2013 non trova applicazione con riferimento all’incarico di revisore dei conti ma, al contrario, si applica agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali interni ed esterni, alle cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, agli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie.
Infine, l’Autorità chiarisce che le disposizioni del d.lgs. 39/2013 non sono suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto con esse il Legislatore ha individuato a priori, e indipendentemente dalla concreta realizzazione di un danno per la PA, quelle fattispecie per cui quali sussiste potenzialmente un conflitto di interesse e/o nelle quali l’azione del funzionario può mettere a rischio l’immagine di imparzialità e buon andamento dello stesso ente.