La condanna per danno erariale non rende l’incarico inconferibile
Con Atto del Presidente dell’11 settembre u.s., ANAC -chiamata a rendere parere sulla conferma dell’incarico di Direttore dell’Ufficio a un dirigente avvocato condannato per danno erariale- ha concluso che non configura ipotesi di inconferibilità la sentenza di condanna per responsabilità erariale poiché le pronunce della Corte dei Conti non sonoespressamente prevista tra le cause ostative all’attribuzione degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013.
In via preliminare, l’Autorità ha stabilito che la norma astrattamente applicabile nel caso di specie è l’art. 3, comma 1, D.Lgs. 39/2013 che esclude l’attribuzione degli incarichi amministrativi di vertice e degli incarichi dirigenziali interni ed esterni nelle PPAA, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale ai soggetti condannati anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II del libro secondo del c.p.
Nel merito, l’Autorità ha incentrato la verifica rispettivamente:
- sulla qualifica della posizione di Direttore dell’ufficio legale quale incarico amministrativo di vertice;
- sul riconoscimento della sentenza di condanna per responsabilità erariale quale causa ostativa al conferimento dell’incarico.
All’esito della ricostruzione dei fatti l’Autorità ha accertato che l’incarico di direttore dell’ufficio legale è da ricomprendere negli incarichi amministrativi di vertice poiché comporta lo svolgimento di un’attività di supporto diretto alla Direzione generale, amministrativa e sanitaria dell’ente e pertanto soggetto al divieto di cui al D.Lgs. 39/2013.
Rispetto alla sentenza di condanna per responsabilità erariale, l’Autorità ha specificato che quest’ultima non dà origine ad alcuna ipotesi di inconferibilità; difatti, le pronunce della Corte dei Conti non sono ricomprese nelle cause ostative all’attribuzione degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013.
Da ultimo, l’Autorità ha invitato l’amministrazione richiedente a valutare, con particolare riferimento alle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione, la conferma o l’attribuzione degli incarichi in ragione delle funzioni svolte dal dipendente all’epoca dei fatti nonché alle condotte contestate nell’ambito del giudizio contabile e, in caso di conferma, disporre un potenziamento delle misure di prevenzione programmate.