La nomina del RPCT: i nuovi chiarimenti di ANAC
A cura di Rosalisa Lancia, Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica
Con il parere del 22 ottobre 2025 (fasc. 3944/2025), ANAC torna a chiarire uno dei temi più delicati nell’architettura della prevenzione della corruzione ovvero i criteri per la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
Il punto fermo ribadito dall’Autorità – in linea con l’Allegato 3 al PNA 2022 – è che la scelta del RPCT appartiene all’organo di indirizzo, il quale deve procedere con un atto pienamente discrezionale, ma non arbitrario, perché guidato da elementi di competenza, affidabilità e autonomia.
Nel richiamare il principio secondo cui la selezione deve essere coerente con le caratteristiche dell’amministrazione, ANAC sottolinea che la figura del RPCT rappresenta un presidio essenziale per l’effettività del sistema prevenzionistico, motivo per cui la scelta deve essere orientata verso un soggetto che coniughi adeguata conoscenza dell’ente e capacità di esercitare la funzione senza condizionamenti.
Il parere, pur calibrato sul caso concreto, ha un rilievo generale perché offre nuovamente agli enti criteri di valutazione e regole operative in materia di scelta, cumulo e durata dell’incarico.
Il quesito
L’amministrazione richiedente — un ente pubblico non economico di livello regionale — ha domandato ad ANAC di esprimersi su tre profili:
- se sia possibile nominare RPCT un dipendente non dirigente, considerata la struttura dell’ente;
- se sia ammissibile la coincidenza tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO);
- quale debba essere la durata dell’incarico, in assenza di un limite normativo espresso.
Si tratta di questioni ricorrenti nella prassi amministrativa, soprattutto negli enti di piccole o medie dimensioni che non dispongono di figure dirigenziali o che presentano assetti organizzativi non articolati.
Parere e motivazioni
1. Individuazione del RPCT e profilo professionale richiesto
ANAC conferma che la scelta del RPCT è, per legge, affidata all’organo di indirizzo e deve ricadere su un soggetto dotato di conoscenza dell’organizzazione, autonomia valutativa e competenze qualificate.
Nel parere, infatti, si richiama testualmente che il RPCT dovrebbe preferibilmente essere un dirigente di prima fascia o equiparato, poiché tale profilo assicura maggior indipendenza e capacità decisionale.
Tuttavia, l’Autorità riconosce che non tutti gli enti dispongono di tali figure.
Per questo motivo, ANAC precisa che la nomina può ricadere anche su un dipendente non dirigente, purché:
- dotato di un profilo professionale idoneo,
- preferibilmente di ruolo,
- in grado di garantire stabilità e continuità nell’esercizio della funzione.
Nel caso specifico, ANAC dichiara che nulla osta alla nomina di un non dirigente, considerate dimensioni e dotazione organica dell’ente.
È un’indicazione rilevante perché conferma un orientamento già espresso in più occasioni: la dirigenza non è un requisito essenziale, ma una preferenza, mentre il requisito imprescindibile resta la capacità effettiva di svolgere il ruolo.
2. Coincidenza tra RPCT e RPD/DPO: opzione possibile ma residuale
Il parere affronta anche il tema della possibile coincidenza tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO).
ANAC torna ad affermare un principio già noto: la sovrapposizione tra le due funzioni non è auspicabile, perché entrambe richiedono impegni significativi e rischiano di comprimere l’efficacia l’una dell’altra.
L’Allegato 3 al PNA 2022 suggerisce espressamente di evitarne la coincidenza, ma apre alla possibilità solo negli enti di piccole dimensioni, quando sussiste una motivata carenza di personale.
Anche in questo caso ANAC ribadisce che il cumulo non è la regola, bensì l’eccezione, e può essere previsto solo quando non sia individuabile altra figura idonea.
Il parere, dunque, conferma un orientamento prudenziale:
- preferire la distinzione delle funzioni,
- ricorrere alla coincidenza solo in caso di effettiva necessità organizzativa.
3. Durata dell’incarico: continuità e rotazione
Sul tema della durata dell’incarico, ANAC chiarisce che non esiste un limite legale minimo o massimo.
Tuttavia, l’Autorità fornisce un criterio operativo:
- la durata dell’incarico deve in linea generale coincidere con quella dell’incarico dirigenziale sottostante,
- rispettando comunque il limite dei tre anni prorogabili una sola volta, in coerenza con i principi di continuità e rotazione.
Applicando questo criterio al caso concreto, ANAC suggerisce che la durata dell’incarico di RPCT sia parametrata alla durata dell’incarico aggiuntivo attribuito al dipendente individuato.
Se tale durata è inferiore ai tre anni, l’Autorità richiama per analogia la raccomandazione rivolta ai segretari comunali nel PNA 2022: assicurare massima collaborazione nella fase di avvicendamento, così da non compromettere la continuità delle misure di prevenzione.
È una precisazione importante: anche negli enti con incarichi brevi o figure a tempo determinato, la continuità del presidio anticorruzione deve essere salvaguardata.
Conclusioni
Il parere del 22 ottobre 2025 rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un quadro chiaro e coerente per la nomina del RPCT, pur andando in direzioni interpretative già note.
ANAC ribadisce i principi cardine della funzione:
- competenza
- autonomia
- stabilità
- proporzionalità tra struttura dell’ente e scelta organizzativa.
La flessibilità interpretativa, soprattutto per enti privi di dirigenza, è bilanciata da indicazioni precise volte a garantire l’effettività della prevenzione.
In definitiva, anche quando l’amministrazione è costretta a orientarsi verso soluzioni organizzative meno “ideali”, l’obiettivo di ANAC rimane immutato: un RPCT che possa operare con continuità, indipendenza e autorevolezza.
