La pubblicazione di verbali di procedure selettive nella sezione “Amministrazione Trasparente” è illecita
Con provvedimento del 4 luglio u.s. il Garante Privacy, a seguito di reclamo del soggetto interessato, ha sanzionato un Comune per violazione della normativa di privacy e per l’omesso riscontro alla richiesta di esercizio del diritto di cancellazione dei dati dal sito web e deindicizzazione dai motori di ricerca nei termini previsti dal GDPR; specificamente, il Comune aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sottosezione bandi di concorso, un atto interno ad una procedura selettiva contenente i dati personali del vincitore nonché i nominativi dei membri della commissione e della verbalizzatrice.
L’Autorità, dopo aver richiamato il perimetro di pubblicazione fatto proprio dall’art. 19 del D.lgs. 33/2013 ( “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione , nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”) ha ribadito che la disciplina di protezione dei dati personali consente il trattamento dei dati degli interessati solo in presenza di idonea base giuridica e nei limiti dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e di minimizzazione, ovvero pertinente e limitato a quanto necessario. Da tanto si desume che la pubblicazione del verbale quale atto interno alla procedura selettiva, per lo più contenente dati personali eccedenti, non appare conforme alle norme sulla trasparenza né, ancor più, alle norme sulla tutela dei dati personali in quanto la sua pubblicazione non è richiesta dalla norma sulla trasparenza.
Nel caso in esame, l’Autorità ha individuato i seguenti profili di irregolarità in capo al Comune:
- riscontro tardivo all’istanza di esercizio del diritto di cancellazione dei dati dal sito web e di deindicizzazione dai motori di ricerca della reclamante, in violazione dell’art. 12 del Regolamento UE 2016/679 ai sensi del quale il Comune avrebbe dovuto fornire il riscontro, senza ingiustificato ritardo, entro un mese dal ricevimento dell’istanza della reclamante, concedendo una proroga di due mesi, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Tuttavia, con riguardo a questo specifico addebito, il Garante ha ritenuto il livello di gravità della condotta una violazione minore, tenuto conto del fatto che la richiesta della reclamante era stata inviata non all’indiritto Pec ma all’indirizzo di posta elettronica ordinaria, non stabilmente presidiato, del Segretario comunale;
- illecita diffusione dei dati della reclamante nonché dei nominativi dei membri della commissione e della verbalizzatrice, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 12 del Regolamento UE 2016/679, nonché 2-ter del Codice protezione dei dati personali. A riguardo osserva il Garante che le disposizioni normative che stabiliscono la pubblicità delle graduatorie dei concorsi e prove selettive dispongono che siano pubblicate esclusivamente le graduatorie definitive dei vincitori e non anche gli atti intermedi della procedura concorsuale, posto che la ratio dell’art. 19 del Decreto Trasparenza è garantire l’esercizio delle forme di tutela dei diritti ai partecipanti alle procedure. Rispetto a questo addebito, invece, l’Autorità ha valutato il livello di gravità della condotta come medio, poiché la pubblicazione pur non essendo sostenuta da base giuridica non insisteva su dati particolari o dati giudiziari.
La sanzione pecuniaria di euro 1000 per il primo profilo di irregolarità e di euro 3.000,00 per il secondo profilo ha tenuto conto delle seguenti circostanze:
- la condotta ha avuto luogo in un contesto caratterizzato da numerose difficoltà sul piano organizzativo nonché dalle ulteriori problematiche connesse al periodo emergenziale dovuto alla diffusione del virus Covid-19;
- il buon livello di cooperazione offerto dal Comune durante l’istruttoria e l’insussistenza di precedenti violazioni.