La targa di un autoveicolo è un dato personale: la Cassazione ribadisce che il trattamento deve essere conforme all’art. 5 del GDPR
Con l’ordinanza n. 4648/2024, la Corte di Cassazione ha fornito un interessante chiarimento in materia di protezione dei dati personali, evidenziando che anche il numero di targa di un’autovettura costituisce un dato personale idoneo a identificare il soggetto interessato.
Ricorda la Cassazione che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) e c), D.lgs. 196/2004, per dato personale si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e che i dati identificativi configurano dati personali che permettono l’identificazione dell’interessato.
È di chiara evidenza per la Corte, in conformità a precedenti orientamenti, la riconducibilità della targa automobilistica nell’alveo dei dati personali idonei a identificare il proprietario del veicolo e dunque in grado di generare quel collegamento funzionale tra i dati personali e la persona fisica, rilevante in materia di protezione dei dati personali; ad ulteriore specificazione la Corte chiarisce che, anche in caso di impiego di parcometri, il numero di targa dei veicoli costituisce un dato personale idoneo a risalire alla persona dell’utilizzatore del parcometro con conseguente profilazione dei dati personali.
Riferendosi al caso di specie, concernente il ricorso avverso l’annullamento da parte del Tribunale della sanzione emessa dal Garante privacy nei confronti di un Comune che aveva pubblicato nel sito internet il numero di targa di un’autovettura estranea alla violazione accertata, la Corte rileva che la divulgazione del numero della targa connessa con gli altri elementi confluiti nella documentazione fotografica (luogo, ora e contesto di riferimento) ha comportato un trattamento automatizzato dei dati personali non pertinenti ed eccedenti la finalità perseguita.
La Corte, infine, ha evidenziato che è necessario accertare la sussistenza della necessità del trattamento per il perseguimento delle finalità dell’atto adottato, verificare l’applicabilità o meno della fattispecie derogatoria ex art. 24, comma 1, lett. a), c) D.lgs. 196/2003 o dell’art. 25, comma 2, che consente la diffusione dei dati richiesti dalle forze di polizia e/o autorità giudiziarie per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
L’ordinanza 4648/2024 arriva a conferma di un orientamento già espresso dalla Corte di cassazione: con la sent. n. 35256/2023 la Cassazione Civile (sezione I) aveva ribadito che la targa di un autoveicolo costituisce un “dato personale” in quanto rientra tra le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica, precisando che tale natura di dato personale è ravvisabile “nonostante dal dato personale della targa, consultando il Pubblico Registro Automobilistico, è possibile risalire solo al nominativo dell’intestatario del veicolo che, in astratto, potrebbe anche non esserne l’effettivo utilizzatore o, addirittura, essere una persona giuridica, non oggetto di tutela da parte del GDPR, o un soggetto diverso dall’effettivo proprietario […].
Vale la pena, per completezza, citare anche un orientamento diverso; con la sentenza n. 18500/2018 la Cassazione civile ha ritenuto che la targa, essendo reperibile presso il PRA, fosse un dato pubblico e pertanto non può ritenersi dato personale.