Liberi Professionisti – Obbligo formativo dei dottori commercialisti
Con informativa n. 80/2022, il CNDCEC ha comunicato di aver deliberato, anche per l’anno 2021:
– il venir meno dell’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno e di consentire che il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell’anno 2021 possa essere recuperato nell’anno 2022;
– il venir meno dell’obbligo per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno e di consentire che il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno possa essere recuperato nell’anno 2022;
– di prevedere che l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 sia valutato su base triennale.
Da ciò deriva che, per il triennio 2020-2022, l’obbligo formativo si intende assolto anche qualora non sia rispettato l’obbligo minimo annuale, purché sia rispettato l’obbligo formativo triennale di 90 cfp a prescindere dall’anno in cui i crediti vengono sono conseguiti.